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218790
IDG950904380
95.09.04380 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Agostino P.
(Sulla prova dell' avvenuto pagamento ai fini delle condizioni di procedibilita' in tema di emissione di assegno senza provvista)
Nota a Cass. sez. V pen. 11 marzo 1994
Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., an. 8 (1995), fasc. 1, pag. 351-352
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5370; D60018
La prova dell' avvenuto pagamento e' sufficiente con l' attestazione, da parte del prenditore dell' assegno, del pagamento ricevuto col riferimento alle varie causali (importo del titolo, interessi, penale, spese per il protesto e della presentazione), senza che sia necessario che sia specificato l' importo per ciascuna causale, ne' che l' avvenuto pagamento sia sottoposto al controllo del giudice, quanto all' effettiva esecuzione. Sulla prova dell' avvenuto pagamento, l' A. evidenzia la nuova situazione che si e' venuta a creare con la sentenza costituzionale n. 407/1993, che ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 1 comma 1 l. 386/1990.
art. 8 l. 15 dicembre 1990, n. 386 art. 11 l. 15 dicembre 1990, n. 386 C. Cost. 23 novembre 1993, n. 403
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