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218794
IDG950904384
95.09.04384 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scudier G.
(Sul rapporto tra denuncia degli ispettori del lavoro e azione penale in materia di prevenzione degli infortuni)
Nota a Cass. sez. III pen. 22 giugno 1994
Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., vol. amb000, an. 8 (1995), fasc. 1, pag. 358-359
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7773; D74462; D7070; D6000; D541
La sentenza annotata ribadisce la piena separatezza ed indipendenza tra l' attivita' degli ispettori del lavoro e quella del P.M., il quale e' tenuto a promuovere l' azione penale a prescindere dalla denuncia dell' ispettore del lavoro e dalla diffida di quest' ultimo al datore di lavoro ex art. 9 d.p.r. 520/1955. Richiamata la sentenza delle sezioni unite 8 febbraio 1993, secondo la quale gli ispettori del lavoro sono ufficiali di polizia giudiziari i quali hanno l' obbligo di riferire la notizia al P.M., e che tale obbligo non e' alternativo alla diffida, l' A. espone il nuovo meccanismo della disciplina sanzionatoria in materia di igiene e sicurezza del lavoro, introdotta dal d.lg. 758/1994.
art. 9 d.p.r. 19 marzo 1955, n. 520 d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303 d.lg. 19 settembre 1994, n. 626 d.lg. 19 dicembre 1994, n. 758
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