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218797
IDG950904387
95.09.04387 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Balestrieri D.
(Sulla individuazione dei destinatari delle norme antinfortunistiche nel subappalto e coappalto)
Nota a Cass. sez. IV pen. 2 dicembre 1993
Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., vol. amb000, an. 8 (1995), fasc. 1, pag. 365-366
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D541; D777; D7773; D74462; D31731
La sentenza annotata afferma che sia nell' ipotesi in cui l' imprenditore principale (appaltatore) si avvalga di altra impresa per la realizzazione dell' opera (subappalto), sia nell' ipotesi in cui si limiti a cooperare con essa (coappalto), il dovere di approntare tutte le misure e cautele necessarie a prevenire il verificarsi di infortuni grava su tutti i soggetti menzionati. Incombe, quindi, solidalmente una responsabilita' penale sull' appaltatore e sul subappaltatore o coappaltatore, a meno che non vi sia stata "permanenza del rischio soltanto a carico della prima impresa (quella dell' appaltatore) (...) specifica ed analitica ripartizione dei compiti (...) formale e comprovata delega dall' uno all' altro rappresentante per la realizzazione di quelle misure antinfortunistiche la legge esige (...)". L' A. esamina, sul piano giurisprudenziale, la questione del trasferimento di responsabilita', in materia antinfortunistica, dall' appaltatore al subappaltatore, evidenziando i casi in cui e' stata individuata la responsabilita' concorrente dell' appaltante, dell' appaltatore (o subappaltatore). Viene segnalata la letteratura sul tema.
d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 art. 11 d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 164
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