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218798
IDG950904388
95.09.04388 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Casaroli G.
(Sulla nozione di "comunicazione sociale")
Nota a Cass. sez. V pen. 18 gennaio 1994
Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., an. 8 (1995), fasc. 1, pag. 368
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5374
Richiamate dottrina e giurisprudenza sulla nozione di "comunicazione sociale", l' A. evidenzia la tendenza, soprattutto della giurisprudenza, confermata anche dalla decisione in oggetto, nel senso di attribuire al concetto, quanto al contenuto, un carattere onnicomprensivo, ritenendosi che debbano rientrarvi tutti i tipi di comunicazione, orale o scritta, effettuata da soggetti qualificati ed aventi ad oggetto la rappresentazione di fatti relativi alla costituzione o alle condizioni economiche della societa'. Si e' cosi' arrivati ad affermare, come nella massima in commento, che per la sussistenza del reato di cui all' art. 2621 n. 1 c.c. e' sufficiente l' iscrizione nei libri contabili di dati ideologicamente falsi. Cio', fondamentalmente, sul presupposto della plurioffensivita' del delitto di false comunicazioni sociali che, unitamente agli interessi patrimoniali dei soci e dei terzi, lederebbe anche l' interesse generale al regolare funzionamento delle societa' commerciali nell' ambito dell' economia del Paese. Viene indicata la posizione critica della dottrina verso questo orientamento.
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