| Richiamate dottrina e giurisprudenza sulla nozione di "comunicazione
sociale", l' A. evidenzia la tendenza, soprattutto della
giurisprudenza, confermata anche dalla decisione in oggetto, nel
senso di attribuire al concetto, quanto al contenuto, un carattere
onnicomprensivo, ritenendosi che debbano rientrarvi tutti i tipi di
comunicazione, orale o scritta, effettuata da soggetti qualificati ed
aventi ad oggetto la rappresentazione di fatti relativi alla
costituzione o alle condizioni economiche della societa'. Si e' cosi'
arrivati ad affermare, come nella massima in commento, che per la
sussistenza del reato di cui all' art. 2621 n. 1 c.c. e' sufficiente
l' iscrizione nei libri contabili di dati ideologicamente falsi.
Cio', fondamentalmente, sul presupposto della plurioffensivita' del
delitto di false comunicazioni sociali che, unitamente agli interessi
patrimoniali dei soci e dei terzi, lederebbe anche l' interesse
generale al regolare funzionamento delle societa' commerciali nell'
ambito dell' economia del Paese. Viene indicata la posizione critica
della dottrina verso questo orientamento.
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