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218800
IDG950904390
95.09.04390 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gotti A.
(Sulla esaustivita' o meno delle cautele specifiche nella configurabilita' della colpa penale con riguardo alla normativa antinfortunistica)
Nota a Pret. Brescia 18 aprile 1994
Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., vol. amb000, an. 8 (1995), fasc. 1, pag. 377-384
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51856; D74462; D777; D7773
La sentenza annotata riguarda la questione della esaustivita' o meno delle cautele specifiche nella configurabilita' della colpa penale in materia antinfortunistica. La giurisprudenza prevalente, e anche la dottrina piu' autorevole, ritengono che la colpa non sia esclusa dalla semplice osservanza, per quanto rigorosa, delle cautele specifiche. La sentenza annotata, pur inserendosi in questo orientamento, sottolinea come il ritenere la non esaustivita' delle cautele specifiche equivalga ad introdurre un obbligo cautelare non previsto dall' ordinamento. Tuttavia qualifica come violazione della regola cautelare di cui all' art. 8 comma 2 d.p.r. 547/1995, quindi come violazione di norma specifica, la mancata osservanza di un margine superiore a quello di 70 cm. previsti dalla disposizione. Su questo punto l' A. esprime perplessita'.
art. 4 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 art. 8 comma 2 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 art. 2087 c.c. art. 43 comma 3 c.p. art. 589 comma 2 c.p. art. 590 comma 3 c.p.
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