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218804
IDG951504394
95.15.04394 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Amato G.
Osservazione a C. Cost. 1 marzo 1995, n. 71
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 6, pt. 1, pag. 1738-1743
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D661
La Corte Costituzionale ha deciso, con una pronuncia di infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale delle modalita' di esercizio della funzione disciplinare da parte del Consiglio della Magistratura Militare, istituito con la l. 561/1988. L' A. evidenzia il particolare interesse di questa sentenza, perche' la Corte, nel rigettare i dubbi di costituzionalita', ha colto l' occasione per ribadire, in conformita' ad un proprio orientamento da tempo consolidato, la natura "giurisdizionale" del procedimento disciplinare per i magistrati ordinari e, conseguentemente, ha affermato l' analoga natura "giurisdizionale" anche del procedimento disciplinare per i magistrati militari, in virtu' della rilevata assimilazione, dopo le modifiche dell' ordinamento giudiziario militare di pace, introdotto con la l. 180/1981 e con la l. 561/1988, della condizione dei magistrati militari, per stato giuridico, garanzie di indipendenza ed articolazione di carriera, a quella dei magistrati ordinari. L' A. propone un' ampia bibliografia e un' ampia giurisprudenza sulla giurisdizionalita' del procedimento disciplinare per i magistrati.
art. 102 Cost. l. 7 maggio 1981, n. 180 art. 1 comma 3 l. 30 dicembre 1988, n. 561



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