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218807
IDG951504397
95.15.04397 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Amato G.
Osservazione a C. Cost. 24 febbraio 1995, n. 58
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 6, pt. 1, pag. 1757-1760
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51414; D5022; D5050
La Corte Costituzionale, dopo aver preso atto della natura giuridica di misura di sicurezza da riconoscersi all' espulsione del condannato straniero prevista dall' art. 86 comma 1 d.p.r. 309/1990 e dopo aver rammentato il principio generale vigente in materia di applicazione delle misure di sicurezza secondo cui queste sono ordinate solo previo accertamento della pericolosita' sociale del soggetto (art. 31 l. 663/1986, che ha abrogato l' art. 204 c.p.), ha concluso per l' irragionevolezza della disposizione prevista dalla disciplina degli stupefacenti, laddove questa veniva interpretata nel senso di imporre al giudice l' applicazione automatica dell' ordine di espulsione dello straniero condannato per alcuno dei reati ivi indicati, a prescindere, quindi, da alcun concreto accertamento della qualita' di persona socialmente pericolosa del soggetto passivo; dal che deriva, poi, la parimenti irragionevole preclusione, in forza dell' art. 164 comma 2 n. 2 c.p., della concessione della sospensione condizionale della pena inflitta, anche qualora il reato e la pena in concreto applicata lo avrebbero consentito. Richiamata cosi' la sentenza, l' A. procede ad una ricostruzione della disciplina dell' espulsione dello straniero condannato per reati di droga, al fine di una valutazione piu' completa della portata della decisione.
art. 31 l. 10 ottobre 1986, n. 663 art. 86 comma 1 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 164 comma 2 n. 2 c.p. art. 204 c.p.



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