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| IDG951504397 | |
| 95.15.04397 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Amato G.
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| Osservazione a C. Cost. 24 febbraio 1995, n. 58
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| Foro it., an. 120 (1995), fasc. 6, pt. 1, pag. 1757-1760
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51414; D5022; D5050
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| La Corte Costituzionale, dopo aver preso atto della natura giuridica
di misura di sicurezza da riconoscersi all' espulsione del condannato
straniero prevista dall' art. 86 comma 1 d.p.r. 309/1990 e dopo aver
rammentato il principio generale vigente in materia di applicazione
delle misure di sicurezza secondo cui queste sono ordinate solo
previo accertamento della pericolosita' sociale del soggetto (art. 31
l. 663/1986, che ha abrogato l' art. 204 c.p.), ha concluso per l'
irragionevolezza della disposizione prevista dalla disciplina degli
stupefacenti, laddove questa veniva interpretata nel senso di imporre
al giudice l' applicazione automatica dell' ordine di espulsione
dello straniero condannato per alcuno dei reati ivi indicati, a
prescindere, quindi, da alcun concreto accertamento della qualita' di
persona socialmente pericolosa del soggetto passivo; dal che deriva,
poi, la parimenti irragionevole preclusione, in forza dell' art. 164
comma 2 n. 2 c.p., della concessione della sospensione condizionale
della pena inflitta, anche qualora il reato e la pena in concreto
applicata lo avrebbero consentito. Richiamata cosi' la sentenza, l'
A. procede ad una ricostruzione della disciplina dell' espulsione
dello straniero condannato per reati di droga, al fine di una
valutazione piu' completa della portata della decisione.
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| art. 31 l. 10 ottobre 1986, n. 663
art. 86 comma 1 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 164 comma 2 n. 2 c.p.
art. 204 c.p.
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