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218810
IDG951504400
95.15.04400 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellantuono D.
Osservazione a Cass. sez. III civ. 10 dicembre 1994, n. 10586
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 6, pt. 1, pag. 1878-1881
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91611
La sentenza annotata afferma nella prima massima l' opponibilita' all' affittuario prelazionante, in caso di successiva vendita a terzi del fondo affittato, dei patti con cui l' acquirente si obbliga alla costruzione di una casa di abitazione sul fondo per farla abitare in perpetuo a modico e fisso prezzo da propri congiunti. Con la seconda massima viene, poi, ritenuta nulla la vendita, per contrarieta' a norme imperative, quando in essa sono contenute condizioni, quali la costruzione di una casa su parte del fondo e la cessione di una parte del fondo stesso al Comune al fine di ottenere una concessione edilizia, che, una volta accettate (o osservate) dall' affittuario che ha esercitato il diritto di prelazione, di fatto impediscono il raggiungimento dello scopo della prelazione agraria, che e' quello della concentrazione nella persona del coltivatore insediato sul fondo di proprieta' e coltivazione del fondo medesimo oggetto della prelazione. Secondo l' A., anche le condizioni di vendita poste nel preliminare di cui alla prima massima andavano riguardate sotto il profilo della contrarieta' a norme imperative. Viene proposta una panoramica giurisprudenziale che dimostra come nella concreta esperienza della prelazione agraria le finalita' perseguite da questo istituto non abbiano dato apprezzabili risultati, in primo luogo a causa di una normativa insufficiente e lacunosa di cui, da piu' parti, e' stata chiesta una completa revisione e integrazione.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590



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