| La sentenza annotata afferma nella prima massima l' opponibilita'
all' affittuario prelazionante, in caso di successiva vendita a terzi
del fondo affittato, dei patti con cui l' acquirente si obbliga alla
costruzione di una casa di abitazione sul fondo per farla abitare in
perpetuo a modico e fisso prezzo da propri congiunti. Con la seconda
massima viene, poi, ritenuta nulla la vendita, per contrarieta' a
norme imperative, quando in essa sono contenute condizioni, quali la
costruzione di una casa su parte del fondo e la cessione di una parte
del fondo stesso al Comune al fine di ottenere una concessione
edilizia, che, una volta accettate (o osservate) dall' affittuario
che ha esercitato il diritto di prelazione, di fatto impediscono il
raggiungimento dello scopo della prelazione agraria, che e' quello
della concentrazione nella persona del coltivatore insediato sul
fondo di proprieta' e coltivazione del fondo medesimo oggetto della
prelazione. Secondo l' A., anche le condizioni di vendita poste nel
preliminare di cui alla prima massima andavano riguardate sotto il
profilo della contrarieta' a norme imperative. Viene proposta una
panoramica giurisprudenziale che dimostra come nella concreta
esperienza della prelazione agraria le finalita' perseguite da questo
istituto non abbiano dato apprezzabili risultati, in primo luogo a
causa di una normativa insufficiente e lacunosa di cui, da piu'
parti, e' stata chiesta una completa revisione e integrazione.
| |