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218811
IDG951504401
95.15.04401 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellantuono Giuseppe
Polizza fideiussoria, reticenza e obblighi di informazione
Nota a Cass. sez. I civ. 11 ottobre 1994, n. 8295
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 6, pt. 1, pag. 1905-1909
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30680; D31600; D306004; D30005
La Corte di Cassazione nega l' applicabilita' dell' art. 1892 c.c. nella fattispecie in esame di una polizza fideiussoria sottoscritta a favore di un Comune appaltante a garanzia della restituzione dell' anticipazione sul compenso corrisposta al Comune. La Corte ha affermato altresi' di non doversi ravvisare gli estremi della dolosa induzione in errore nella mancata comunicazione all' assicuratore di notizie relative alle condizioni patrimoniali dell' appaltatore (successivamente fallito). La controversia si impernia sulla questione dell' obbligo di informazione o meno. La Corte ha affermato che la funzione di garanzia della polizza fideiussoria dispensava il Comune da una indagine accurata sulla situazione patrimoniale dell' appaltatore. Al contrario, l' assicuratore era tenuto a raccogliere i dati necessari alla valutazione del rischio di inadempimento del contratto di appalto. Questa ricostruzione dell' operazione negoziale risulta, in effetti, sostiene l' A., coerente con l' analisi economica.
art. 1337 c.c. art. 1439 c.c. art. 1892 c.c.



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