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218813
IDG951504403
95.15.04403 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Volpe V.
Osservazione a ord. Trib. Brindisi 3 ottobre 1994
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 6, pt. 1, pag. 1965-1968
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4342; D4311; D4380; D4394
L' ordinanza in epigrafe afferma l' inammissibilita' del reclamo al collegio, ma solo opposizione agli atti esecutivi, contro il provvedimento del giudice dell' esecuzione che rigetta o dichiara improcedibile l' istanza di vendita per il mancato deposito della documentazione ipocatastale nel termine prescritto. La decisione viene esaminata anche sotto il profilo del rigetto dell' istanza di vendita in un' ipotesi in cui l' inerzia del creditore protrattasi sino alla scadenza del termine assegnatogli non appariva giustificata dai tempi di rilascio delle relative certificazioni, sottolineando cosi', rileva l' A., la discrezionalita' del giudice dell' esecuzione nel valutare la diligenza del creditore procedente. L' A. esamina le problematiche sottese alle conclusioni dell' ordinanza, attraverso ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali.
art. 484 c.p.c. art. 497 c.p.c. art. 567 comma 2 c.p.c. art. 617 c.p.c. art. 630 c.p.c.



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