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| IDG951504404 | |
| 95.15.04404 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Piombo Domenico
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| "Patti in deroga" all' equo canone: durata del contratto e mancata
assistenza delle organizzazioni rappresentative di proprieta'
edilizia e conduttori
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| Osservazione a Pret. Bologna 16 marzo 1995
Pret. Napoli 16 novembre 1994
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| Foro it., an. 120 (1995), fasc. 6, pt. 1, pag. 1975-1979
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30640
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| Le sentenze in rassegna affrontano due problemi di notevole rilievo
posti dall' art. 11 d.l. 333/1992. La prima riguarda le condizioni di
ammissibilita' di un accordo in deroga all' equo canone, stipulato
per esigenze transitorie del conduttore, che, tuttavia, non sono
state riconosciute nella fattispecie in esame, dove il locatore, pur
essendo a conoscenza che il conduttore avrebbe dovuto abitare a
Bologna per un periodo di due anni per ragioni di lavoro, aveva
stipulato un contratto di durata annuale, soggetto a rinnovo per
uguale periodo in conseguenza della rinuncia del locatore alla
facolta' di disdetta del contratto alla prima scadenza. La seconda
sentenza riguarda la sorte di un contratto in deroga stipulato senza
l' assistenza delle associazioni maggiormente rappresentative, a
livello nazionale, della proprieta' edilizia e dei conduttori. La
sentenza accoglie la tesi, nettamente minoritaria, per ora, afferma
l' A., della non obbligatorieta' dell' assistenza ai fini della
validita' dell' accordo. L' esame delle questioni viene condotto
dall' A. attraverso ampi richiami di dottrina e giurisprudenza.
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| l. 27 luglio 1978, n. 392
art. 11 d.l. 11 luglio 1992, n. 333
l. 8 agosto 1992, n. 359
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