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218814
IDG951504404
95.15.04404 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Piombo Domenico
"Patti in deroga" all' equo canone: durata del contratto e mancata assistenza delle organizzazioni rappresentative di proprieta' edilizia e conduttori
Osservazione a Pret. Bologna 16 marzo 1995 Pret. Napoli 16 novembre 1994
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 6, pt. 1, pag. 1975-1979
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640
Le sentenze in rassegna affrontano due problemi di notevole rilievo posti dall' art. 11 d.l. 333/1992. La prima riguarda le condizioni di ammissibilita' di un accordo in deroga all' equo canone, stipulato per esigenze transitorie del conduttore, che, tuttavia, non sono state riconosciute nella fattispecie in esame, dove il locatore, pur essendo a conoscenza che il conduttore avrebbe dovuto abitare a Bologna per un periodo di due anni per ragioni di lavoro, aveva stipulato un contratto di durata annuale, soggetto a rinnovo per uguale periodo in conseguenza della rinuncia del locatore alla facolta' di disdetta del contratto alla prima scadenza. La seconda sentenza riguarda la sorte di un contratto in deroga stipulato senza l' assistenza delle associazioni maggiormente rappresentative, a livello nazionale, della proprieta' edilizia e dei conduttori. La sentenza accoglie la tesi, nettamente minoritaria, per ora, afferma l' A., della non obbligatorieta' dell' assistenza ai fini della validita' dell' accordo. L' esame delle questioni viene condotto dall' A. attraverso ampi richiami di dottrina e giurisprudenza.
l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 11 d.l. 11 luglio 1992, n. 333 l. 8 agosto 1992, n. 359



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