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| IDG951504405 | |
| 95.15.04405 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Melchionda A.
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| Osservazione a Cass. sez. un. pen. 3 febbraio 1995
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| Foro it., an. 120 (1995), fasc. 6, pt. 2, pag. 340-342
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2191; D538
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| L' A. richiama cosi' gli specifici problemi sui quali le sezioni
unite si sono pronunciate: se il mero inserimento in contabilita' di
documenti contraffatti o alterati (quasi sempre rappresentati da
bolle di accompagnamento dei beni viaggianti) potesse integrare, o
meno, la condotta di "utilizzazione" dei medesimi documenti, prevista
quale specifica ipotesi di frode fiscale dall' art. 4 comma 1 n. 1
d.l. 429/1982 (ed attualmente sostituita, a seguito di modifiche
introdotte dal d.l. 83/1991 convertito in l. 154/1991, dall' analoga
figura prevista dall' art. 4 comma 1 lett. a); se la condotta di
"esibizione" ulteriormente prevista da quest' ultima disposizione
potesse essere riferita anche a condotte poste in essere in
ottemperanza ad un ordine dell' autorita', ed in particolare ad un
decreto di sequestro; infine, se potesse ravvisarsi un concorso di
reati fra l' ipotesi di cui al n. 1 e quella di cui al n. 7, del
medesimo art. 4 comma 1 d.l. 429/1982, nel caso di soggetto che
avesse esibito bolle di accompagnamento alterate in un momento
successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella
quale fosse gia' stato tenuto conto della sottofatturazione resa
possibile dalla precedente alterazione delle bolle. L' A. richiama le
posizioni della giurisprudenza della Cassazione sui problemi
suesposti, dove il contrasto piu' aperto si era delineato sul punto
dell' inserimento in contabilita' di documenti contraffatti. Le
sezioni unite aderiscono all' indirizzo prevalente avallando l'
orientamento favorevole alla tesi del reato permanente, riconoscendo
altresi' il perdurare della condotta penalmente rilevante per tutto
il periodo della conservazione della documentazione alterata. Queste
conclusioni appaiono rilevanti sul piano della decorrenza dei termini
prescrizionali.
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| art. 4 comma 1 n. 1 d.l. 10 luglio 1982, n. 429
l. 7 agosto 1982, n. 516
d.l. 16 marzo 1991, n. 83
l. 15 maggio 1991, n. 154
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