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Documento


218815
IDG951504405
95.15.04405 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Melchionda A.
Osservazione a Cass. sez. un. pen. 3 febbraio 1995
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 6, pt. 2, pag. 340-342
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2191; D538
L' A. richiama cosi' gli specifici problemi sui quali le sezioni unite si sono pronunciate: se il mero inserimento in contabilita' di documenti contraffatti o alterati (quasi sempre rappresentati da bolle di accompagnamento dei beni viaggianti) potesse integrare, o meno, la condotta di "utilizzazione" dei medesimi documenti, prevista quale specifica ipotesi di frode fiscale dall' art. 4 comma 1 n. 1 d.l. 429/1982 (ed attualmente sostituita, a seguito di modifiche introdotte dal d.l. 83/1991 convertito in l. 154/1991, dall' analoga figura prevista dall' art. 4 comma 1 lett. a); se la condotta di "esibizione" ulteriormente prevista da quest' ultima disposizione potesse essere riferita anche a condotte poste in essere in ottemperanza ad un ordine dell' autorita', ed in particolare ad un decreto di sequestro; infine, se potesse ravvisarsi un concorso di reati fra l' ipotesi di cui al n. 1 e quella di cui al n. 7, del medesimo art. 4 comma 1 d.l. 429/1982, nel caso di soggetto che avesse esibito bolle di accompagnamento alterate in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale fosse gia' stato tenuto conto della sottofatturazione resa possibile dalla precedente alterazione delle bolle. L' A. richiama le posizioni della giurisprudenza della Cassazione sui problemi suesposti, dove il contrasto piu' aperto si era delineato sul punto dell' inserimento in contabilita' di documenti contraffatti. Le sezioni unite aderiscono all' indirizzo prevalente avallando l' orientamento favorevole alla tesi del reato permanente, riconoscendo altresi' il perdurare della condotta penalmente rilevante per tutto il periodo della conservazione della documentazione alterata. Queste conclusioni appaiono rilevanti sul piano della decorrenza dei termini prescrizionali.
art. 4 comma 1 n. 1 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 l. 7 agosto 1982, n. 516 d.l. 16 marzo 1991, n. 83 l. 15 maggio 1991, n. 154



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