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218818
IDG951504408
95.15.04408 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Guerrini Roberto
Ingiuria e soggetto passivo in stato di come cerebrale
Nota a Pret. Reggio Emilia 4 ottobre 1994
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 6, pt. 2, pag. 377-387
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51860
La sentenza annotata afferma che "rivolgere espressioni offensive nei confronti di persona che non e' in grado di percepirne il significato non costituisce reato di ingiuria (nella specie, la destinataria delle espressioni offensive si trovava in stato di coma, derivante da ematoma intracerebrale)". L' A. propone un excursus delle posizioni dottrinarie circa la tutela del bene giuridico-onore e sostiene che se questo, anziche' concepito come un dato della realta' psichica, venisse considerato come un valore correlato alla persona umana, come un bene che ad ogni uomo spetta in forza della sua dignita' personale, sarebbe stata possibile una diversa soluzione. In conclusione l' A. afferma che riconoscere la tutela per casi come quello di specie significa riaffermare il rispetto di altissimi valori umani e personali; se a questo scopo l' opzione per la tutela penale sia la piu' indicata, puo' forse de iure condendo essere oggetto di discussione, ma la via della condanna, oltre ad essere suggerita dall' interpretazione piu' corretta della fattispecie di cui all' art. 594 c.p., in quanto attualizzata rispetto alla Costituzione ed ai suoi valori.
art. 594 c.p.



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