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218819
IDG951504409
95.15.04409 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tesauro A.
Osservazione a Pret. Palermo 30 gennaio 1993
Foro it., vol. amb000, an. 120 (1995), fasc. 6, pt. 2, pag. 394-398
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D52074; D52021; D60321
La sentenza in esame afferma che ai fini della sussistenza del reato di incauto acquisto non e' richiesta la dimostrazione della provenienza illecita delle cose, essendo insufficiente una "sospettabilita' obiettiva" che le circostanze dell' acquisto siano tali da indurre una persona di media avvedutezza in sospetto. Viene riconosciuta, poi, la costituzione di parte civile, in procedimento per maltrattamento di animali, di associazioni od enti che prevedano quale fine statutario la tutela degli animali. La sentenza afferma infine che "le inidonee condizioni di stabulazione di gatti detenuti per la sperimentazione (ai fini della quale necessarie) presso istituto universitario di ricerca, se causative (come nella specie accertato) di sofferenza per gli animali, e la lunga durata degli esperimenti cronici, integrano il reato di maltrattamento di animali". Su quest' ultimo punto la sentenza aderisce al piu' recente indirizzo giurisprudenziale che ritiene il reato in questione direttamente orientato a tutelare l' animale in quanto soggettivita' e valore intrinseco, cioe' in quanto essere vivente portatore di un riconosciuto diritto a non soffrire. Su tutte le questioni, l' A. propone ampi approfondimenti sul piano dottrinale e giurisprudenziale
art. 185 c.p. art. 712 c.p. art. 727 c.p. art. 74 c.p.p. art. 91 c.p.p.



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