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| IDG951504409 | |
| 95.15.04409 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tesauro A.
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| Osservazione a Pret. Palermo 30 gennaio 1993
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| Foro it., vol. amb000, an. 120 (1995), fasc. 6, pt. 2, pag. 394-398
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D52074; D52021; D60321
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| La sentenza in esame afferma che ai fini della sussistenza del reato
di incauto acquisto non e' richiesta la dimostrazione della
provenienza illecita delle cose, essendo insufficiente una
"sospettabilita' obiettiva" che le circostanze dell' acquisto siano
tali da indurre una persona di media avvedutezza in sospetto. Viene
riconosciuta, poi, la costituzione di parte civile, in procedimento
per maltrattamento di animali, di associazioni od enti che prevedano
quale fine statutario la tutela degli animali. La sentenza afferma
infine che "le inidonee condizioni di stabulazione di gatti detenuti
per la sperimentazione (ai fini della quale necessarie) presso
istituto universitario di ricerca, se causative (come nella specie
accertato) di sofferenza per gli animali, e la lunga durata degli
esperimenti cronici, integrano il reato di maltrattamento di
animali". Su quest' ultimo punto la sentenza aderisce al piu' recente
indirizzo giurisprudenziale che ritiene il reato in questione
direttamente orientato a tutelare l' animale in quanto soggettivita'
e valore intrinseco, cioe' in quanto essere vivente portatore di un
riconosciuto diritto a non soffrire. Su tutte le questioni, l' A.
propone ampi approfondimenti sul piano dottrinale e giurisprudenziale
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| art. 185 c.p.
art. 712 c.p.
art. 727 c.p.
art. 74 c.p.p.
art. 91 c.p.p.
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