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218825
IDG951504415
95.15.04415 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sarale Marcella
L' opposizione dei creditori nella fusione eterogenea: la Corte costituzionale riforma l' art. 2503
Nota a C. Cost. 20 febbraio 1995, n. 47
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 6, pt. 1, pag. 305-308
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3121; D3125
Con questa sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 2503 c.c. anche nel testo novellato dall' art. 10 d.lg. 22/1991 "nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all' art. 2499 c.c., dei creditori della societa' di persone partecipante alla fusione". L' A. valuta la portata e le conseguenze sul piano pratico di questa decisione, che chiude il radicale contrasto, esaminato dall' A., che ha opposto dottrina e giurisprudenza circa l' applicabilita' dell' art. 2499 c.c. alle ipotesi di fusione (e oggi anche di scissione) eterogenea.
art. 10 d.lg. 16 gennaio 1991, n. 22 art. 2499 c.c. art. 2503 c.c. Dir. CEE 78/855 Dir. CEE 82/891



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