| Con la sentenza in epigrafe, "che si annota con grande soddisfazione
e sollievo per chi ha veramente a cuore il pubblico generale
interesse sulla proprieta' collettiva, natura ed ambiente", cosi'
afferma l' A., viene ripristinata la tutela giuridica dei beni
demaniali ed ambientali e quindi di tutta la giurisdizione
commissariale. Sull' erroneo e del tutto infondato presupposto che
"la giurisdizione officiosa del Commissario era di natura
esclusivamente incidentale, perche' gli derivava dall' esercizio
delle funzioni amministrative", la Corte di Cassazione, a sezioni
unite, con la sentenza n. 858/1994 e le successive pari data n. 859,
860, 861 e 862 aveva con grande imprudenza e superficialita' ritenuto
di esprimere, ovviamente solo giurisprudenzialmente (perche' non si
poteva fare peggio), in buona sostanza tutta la giurisprudenza del
Commissario, in quanto la faceva dipendere solamente ed
esclusivamente dal potere politico regionale, che in astratto e in
concreto non e' stato mai esercitato e forse non lo sara' mai, per le
radicali ed assolute incapacita' dimostrate, ormai istituzionalizzate
in questi anni di lungo ed inutile approccio alla materia, trasferita
sin dal lontano d.p.r. 617)177. Sviluppate sul piano giuridico queste
affermazioni l' A. esamina la sentenza della Corte Costituzionale che
fa giustizia del marasma creato nella materia, osservando
conclusivamente che la Regione, dopo aver richiesto ed ottenuto il
potere amministrativo, non solo non lo esercita, ma tollera persino
incredibili situazioni di usurpazioni, arbitrarie occupazioni, ed
impunita', con conseguenti incertezze e perplessita' sui rapporti
giuridici, che ancora di piu' richiedono invece l' intervento d'
ufficio sempre piu' frequente, sempre piu' assiduo e sempre piu'
necessitato del Commissario, rimasto unica risorsa di tutela (non
piu' amministrativa, perche' del tutto scomparsa!) giurisdizionale,
che la Cassazione riteneva di sopprimere.
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