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218826
IDG951504416
95.15.04416 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Casamassima Emanuele
Il "ripristino" della giurisdizione "ex officio" del commissario per la liquidazione degli usi civici
Nota a C. Cost. 20 febbraio 1995, n. 46
Giur. it., vol. amb000, an. 147 (1995), fasc. 6, pt. 1, pag. 311-314
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1543; D1316; D9162
Con la sentenza in epigrafe, "che si annota con grande soddisfazione e sollievo per chi ha veramente a cuore il pubblico generale interesse sulla proprieta' collettiva, natura ed ambiente", cosi' afferma l' A., viene ripristinata la tutela giuridica dei beni demaniali ed ambientali e quindi di tutta la giurisdizione commissariale. Sull' erroneo e del tutto infondato presupposto che "la giurisdizione officiosa del Commissario era di natura esclusivamente incidentale, perche' gli derivava dall' esercizio delle funzioni amministrative", la Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 858/1994 e le successive pari data n. 859, 860, 861 e 862 aveva con grande imprudenza e superficialita' ritenuto di esprimere, ovviamente solo giurisprudenzialmente (perche' non si poteva fare peggio), in buona sostanza tutta la giurisprudenza del Commissario, in quanto la faceva dipendere solamente ed esclusivamente dal potere politico regionale, che in astratto e in concreto non e' stato mai esercitato e forse non lo sara' mai, per le radicali ed assolute incapacita' dimostrate, ormai istituzionalizzate in questi anni di lungo ed inutile approccio alla materia, trasferita sin dal lontano d.p.r. 617)177. Sviluppate sul piano giuridico queste affermazioni l' A. esamina la sentenza della Corte Costituzionale che fa giustizia del marasma creato nella materia, osservando conclusivamente che la Regione, dopo aver richiesto ed ottenuto il potere amministrativo, non solo non lo esercita, ma tollera persino incredibili situazioni di usurpazioni, arbitrarie occupazioni, ed impunita', con conseguenti incertezze e perplessita' sui rapporti giuridici, che ancora di piu' richiedono invece l' intervento d' ufficio sempre piu' frequente, sempre piu' assiduo e sempre piu' necessitato del Commissario, rimasto unica risorsa di tutela (non piu' amministrativa, perche' del tutto scomparsa!) giurisdizionale, che la Cassazione riteneva di sopprimere.
art. 29 comma 2 l. 16 giugno 1927, n. 1766 art. 66 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 Cass. sez. un. civ. 28 gennaio 1994, n. 858



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