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218841
IDG951504431
95.15.04431 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vergari Sergio
Il licenziamento per superamento del comporto fra libero recesso e regime di stabilita'
Nota a Cass. sez. lav. 1 giugno 1992, n. 6599
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 6, pt. 1A, pag. 1133-1142
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7470
La sentenza in epigrafe si inserisce nell' orientamento maggioritario secondo cui il rinvio contenuto nella norma di cui all' art. 2110 comma 2 c.c., all' art. 2118 c.c., e' da interporsi quale rinvio materiale nel senso che il superamento dei limiti del comporto da parte di un lavoratore consente la sua libera licenziabilita'. Spinto anche "da un moto di insoddisfazione che suscita la scarna argomentazione addotta dalla Corte", che si rivela "piu' assertoria che dimostrativa", l' A. prende occasione per un approfondimento della questione relativa ai tentativi di coniugare lo schema previsto dall' art. 2110 comma 2 c.c. con i principi affermatisi in materia di recesso. Da quelli ancorati ad una lettura del rinvio all' articolo suddetto quale rinvio materiale, a quelli caratterizzati da un approccio metodologico piu' aperto.
l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 2110 comma 2 c.c. art. 2118 c.c.



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