Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


218843
IDG951504433
95.15.04433 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Masucci Silvia
Il "leasing" e la clausola penale: il cerchio non si chiude
Nota a Trib. Roma 1 agosto 1994
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 6, pt. 1B, pag. 483-486
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30620; D306130
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di una societa' di leasing, il Tribunale veniva richiesto di esaminare la legittimita' della clausola-tipo che, a fronte di un successivo inadempimento dell' utilizzatore, prevedeva, in aggiunta all' immediata restituzione del bene e alla corresponsione delle somme gia' maturate a carico del locatario per canoni, spese ed interessi di mora, la facolta' per il locatore di richiedere, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento dei canoni percipiendi e della somma prevista per l' esercizio del diritto di riscatto, secondo il valore attualizzato in base al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della stipulazione del contratto. La massima della sentenza afferma che "in seguito a risoluzione del contratto di leasing per inadempimento, la generica contestazione che l' utilizzatore faccia della somma richiesta dal concedente a titolo di risarcimento del danno importa implicitamente una richiesta di riduzione della penale per manifesta eccessivita'". L' A. approfondisce l' esame della questione della disciplina applicabile alla risoluzione del contratto di leasing, e della questione della riducibilita' d' ufficio della penale manifestamente eccessiva.
art. 1384 c.c. art. 1458 c.c.



Ritorna al menu della banca dati