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| IDG951504433 | |
| 95.15.04433 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Masucci Silvia
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| Il "leasing" e la clausola penale: il cerchio non si chiude
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| Nota a Trib. Roma 1 agosto 1994
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| Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 6, pt. 1B, pag. 483-486
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30620; D306130
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| In sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di una
societa' di leasing, il Tribunale veniva richiesto di esaminare la
legittimita' della clausola-tipo che, a fronte di un successivo
inadempimento dell' utilizzatore, prevedeva, in aggiunta all'
immediata restituzione del bene e alla corresponsione delle somme
gia' maturate a carico del locatario per canoni, spese ed interessi
di mora, la facolta' per il locatore di richiedere, a titolo di
risarcimento del danno, il pagamento dei canoni percipiendi e della
somma prevista per l' esercizio del diritto di riscatto, secondo il
valore attualizzato in base al tasso ufficiale di sconto vigente alla
data della stipulazione del contratto. La massima della sentenza
afferma che "in seguito a risoluzione del contratto di leasing per
inadempimento, la generica contestazione che l' utilizzatore faccia
della somma richiesta dal concedente a titolo di risarcimento del
danno importa implicitamente una richiesta di riduzione della penale
per manifesta eccessivita'". L' A. approfondisce l' esame della
questione della disciplina applicabile alla risoluzione del contratto
di leasing, e della questione della riducibilita' d' ufficio della
penale manifestamente eccessiva.
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| art. 1384 c.c.
art. 1458 c.c.
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