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218844
IDG951504434
95.15.04434 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Del Prato Enrico
Errore sull' autore della gravidanza ed errore sulla paternita': "oggetto" della norma e "finalita'" dell' istituto
Nota a App. roma 21 marzo 1994
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 6, pt. 1B, pag. 499-502
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30124; D30135; D30131
Il caso riguarda l' impugnazione del matrimonio in base all' art. 122 comma 3 n. 5 c.c., da parte di colui che nell' atto di matrimonio ha riconosciuto come proprio un figlio gia' partorito dalla donna ed ha poi fatto dichiarare invalido il riconoscimento per difetto di veridicita' ai sensi dell' art. 263 c.c. La sentenza in commento, riformando quella di primo grado, ha affermato che questa ipotesi e' ricompresa nell' art. 122 comma 3 n. 5 c.c., la quale, testualmente, attiene allo "stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purche' vi sia stato disconoscimento ai sensi dell' art. 233 c.c., se la gravidanza e' stata portata a termine". Secondo l' A., questa sentenza si spinge su posizioni mai profilate dalla dottrina sull' errore nel matrimonio e, nonostante qualche perplessita' che puo' suscitare a prima vista, egli sostiene che merita pieno consenso.
art. 122 comma 3 n. 5 c.c. art. 233 c.c. art. 263 c.c.



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