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218845
IDG951504435
95.15.04435 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Brunetti Emanuela
Determinazione dei modi di godimento e tutela degli aventi diritto
Nota a Trib. Foggia 18 settembre 1993 Trib. Trani 20 aprile 1993
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 6, pt. 1B, pag. 507-510
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18234
La sentenza del Tribunale di Trani riguarda la questione dell' efficacia di un piano di lottizzazione convenzionale. Secondo la sentenza, l' atto di destinazione convenzionale ha efficacia tra le parti e la violazione da parte di uno dei proprietari co-lottizzanti, attraverso concessioni in variante in corso d' opera, comporta l' obbligo della riduzione in pristino e al risarcimento del danno, da quantificarsi in relazione al tempo del mancato uso di parti di proprieta' esclusiva e alla pessima qualita' della vita derivante dalle violazioni. Il Tribunale di Foggia ha sancito la nullita' parziale della clausola escludente il trasferimento dell' area di parcheggio in caso di trasferimento di appartamenti costruiti nel vigore della l. 765/1967. Tale clausola va sostituita "ope legis", salvo l' obbligo del c.d. conguaglio di prezzo. I titolari delle singole unita' abitative hanno diritto al risarcimento del danno. L' A. esamina le due sentenze, in particolare quella del Tribunale di Trani, sottolineando l' aspetto della tutela degli interessi privati per il caso di mancata attuazione di parti delle convenzioni urbanistiche.
art. 8 l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 18 l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 26 l. 28 febbraio 1985, n. 47



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