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| IDG951504435 | |
| 95.15.04435 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Brunetti Emanuela
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| Determinazione dei modi di godimento e tutela degli aventi diritto
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| Nota a Trib. Foggia 18 settembre 1993
Trib. Trani 20 aprile 1993
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| Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 6, pt. 1B, pag. 507-510
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18234
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| La sentenza del Tribunale di Trani riguarda la questione dell'
efficacia di un piano di lottizzazione convenzionale. Secondo la
sentenza, l' atto di destinazione convenzionale ha efficacia tra le
parti e la violazione da parte di uno dei proprietari co-lottizzanti,
attraverso concessioni in variante in corso d' opera, comporta l'
obbligo della riduzione in pristino e al risarcimento del danno, da
quantificarsi in relazione al tempo del mancato uso di parti di
proprieta' esclusiva e alla pessima qualita' della vita derivante
dalle violazioni. Il Tribunale di Foggia ha sancito la nullita'
parziale della clausola escludente il trasferimento dell' area di
parcheggio in caso di trasferimento di appartamenti costruiti nel
vigore della l. 765/1967. Tale clausola va sostituita "ope legis",
salvo l' obbligo del c.d. conguaglio di prezzo. I titolari delle
singole unita' abitative hanno diritto al risarcimento del danno. L'
A. esamina le due sentenze, in particolare quella del Tribunale di
Trani, sottolineando l' aspetto della tutela degli interessi privati
per il caso di mancata attuazione di parti delle convenzioni
urbanistiche.
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| art. 8 l. 6 agosto 1967, n. 765
art. 18 l. 6 agosto 1967, n. 765
art. 26 l. 28 febbraio 1985, n. 47
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