| La sentenza affronta il problema dell' applicabilita' dell' art. 129
c.p.p. durante il procedimento di applicazione della pena su
richiesta delle parti disciplinato dall' art. 444 c.p.p. La sentenza
annotata afferma che "e' da escludersi che esorbiti dalle proprie
attribuzioni il giudice per le indagini preliminari, il quale, a
fronte di una richiesta di applicazione della pena da parte dell'
imputato con il consenso del P.M., giunga, sulla base di approfondita
motivazione, alla decisione di non accogliere la detta richiesta e di
prosciogliere, invece, con formula ampiamente liberatoria". L' A.
esamina la questione, anche alla luce della giurisprudenza
costituzionale, e in riferimento al caso di specie, in relazione al
quale la Corte, disatteso il ricorso circa l' erronea applicazione
dell' art. 444 c.p.p., da parte del Pretore, censura, invece, nel
merito la decisione impugnata.
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