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218848
IDG951504438
95.15.04438 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Poggi Elena
Proscioglimento nel merito a fronte di una richiesta di applicazione della pena
Nota a Cass. sez. IV pen. 26 novembre 1993
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 6, pt. 2, pag. 367-370
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6205; D60414
La sentenza affronta il problema dell' applicabilita' dell' art. 129 c.p.p. durante il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti disciplinato dall' art. 444 c.p.p. La sentenza annotata afferma che "e' da escludersi che esorbiti dalle proprie attribuzioni il giudice per le indagini preliminari, il quale, a fronte di una richiesta di applicazione della pena da parte dell' imputato con il consenso del P.M., giunga, sulla base di approfondita motivazione, alla decisione di non accogliere la detta richiesta e di prosciogliere, invece, con formula ampiamente liberatoria". L' A. esamina la questione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, e in riferimento al caso di specie, in relazione al quale la Corte, disatteso il ricorso circa l' erronea applicazione dell' art. 444 c.p.p., da parte del Pretore, censura, invece, nel merito la decisione impugnata.
art. 129 comma 1 c.p.p. art. 444 c.p.p.



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