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218849
IDG951504439
95.15.04439 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Della Marra Tatiana
I limiti del contraddittorio nel procedimento di proroga della custodia cautelare
Nota a ord. GIP Trib. Milano 10 agosto 1994
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 6, pt. 2, pag. 371-384
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6113
L' ordinanza annotata ribadisce l' orientamento giurisprudenziale nel senso della inapplicabilita' della proroga dei termini di custodia cautelare delle forme camerali delineate dall' art. 127 c.p.p. Il tenore letterale dell' art. 305 comma 2 c.p.p., nel disporre che il giudice provvede sull' istanza di proroga "sentiti il pubblico ministero e il difensore", non solo non lascerebbe intendere che detta deliberazione debba essere preceduta dal contraddittorio orale tra le parti, ma, in difetto di qualunque richiamo alle forme camerali, mostrerebbe chiaramente come si sia al di fuori della portata normativa dell' art. 127 c.p.p. Di conseguenza viene affermata l' esclusione di colui nei cui confronti si chiede il protrarsi della custodia cautelare al di la' dei termini di fase dal novero dei soggetti chiamati ad interloquire in merito ad un provvedimento che potrebbe incidere, afferma l' A., su un diritto costituzionalmente inviolabile. L' A. affronta la tematica della proroga dei termini di custodia cautelare per esigenze "istruttorie" sotto il profilo delle forme procedimentali che caratterizzano il suo concreto operare.
art. 305 comma 2 c.p.p.



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