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218882
IDG950604472
95.06.04472 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ragusa Maggiore Giuseppe
Domanda d' insinuazione tardiva, mancata costituzione e non riproponibilita' del ricorso: tutto come prima
Nota a C. Cost. 30 giugno 1994, n. 274
Dir. fall., an. 69 (1994), fasc. 6, pt. 2, pag. 1036-1038
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3131; D3136
La sentenza in rassegna ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 101 comma 2 l. fall., nella parte in cui esclude che, in caso di sua mancata costituzione, colui che abbia presentato domanda per insinuazione tardiva di un credito possa riproporre il relativo ricorso al giudice delegato. L' A. esamina sinteticamente la questione, richiamando un proprio commento critico alla decisione con cui il Tribunale di Roma nel 1988 aveva ritenuto non manifestamente infondata la medesima questione. Evidenzia le ragioni a fondamento della norma impugnata, basate essenzialmente sulla necessita' di ripartire gli utili nel minor tempo possibile.
art. 98 l. fall. art. 100 l. fall. art. 101 comma 2 l. fall. Trib. Roma 4 gennaio 1988
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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