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| IDG950604476 | |
| 95.06.04476 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Gravio Dario
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| In tema di reclamo contro l' amministrazione giudiziaria delle
societa'
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| Nota a decr. App. Firenze 22 marzo 1994
decr. App. Roma 25 marzo 1994
decr. App. Roma 15 settembre 1993
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| Dir. fall., an. 69 (1994), fasc. 6, pt. 2, pag. 1129-1139
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4022; D312203
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| La Corte d' Appello di Roma, con i due decreti in epigrafe, ha
affermato il principio secondo cui, nel caso che il provvedimento del
Tribunale ex art. 2409 c.c. venga dichiarato nullo per violazione di
norme sulla regolare costituzione del giudice, la Corte d' Appello
deve provvedere nel merito e ripetere le stesse statuizioni gia'
adottate dal Tribunale. L' A. (che e' stato difensore delle societa'
in giudizio) critica severamente la posizione assunta dalla Corte d'
Appello di Roma, peraltro non priva di precedenti, sottolineando come
non sia da condividere la conferma di un provvedimento reso da un
collegio giudicante irregolarmente costituito. Diversamente si e
pronunciata la Corte d' Appello di Firenze, che ha annullato il
decreto del Tribunale per violazione del principio del
contraddittorio e ha correttamente ritenuto che l' indagine sul
merito della controversia fosse assorbita dalla pronuncia di
nullita'. L' A. conclude ribadendo la gravita' delle conseguenze
derivanti dalla posizione assunta dalla Corte d' Appello di Roma.
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| art. 2409 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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