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| IDG950604477 | |
| 95.06.04477 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Romagnoli Ettore
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| Il fallimento dell' impresa artigiana: un argomento controverso sul
quale la chiarezza e' ancora lontana
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| Nota a Trib. Trieste 13 novembre 1991
App. Trieste 3 giugno 1992
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| Dir. fall., an. 69 (1994), fasc. 6, pt. 2, pag. 1140-1155
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31110; D3125
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| Le sentenze in commento sono la dimostrazione del fatto che le
controversie sulla natura e sulla valenza giuridica dell' iscrizione
nell' albo delle imprese artigiane non accennano a diminuire. L' A.
delinea in primo luogo il quadro giuridico definito dalla l. 443/1985
(legge quadro sull' artigianato) e richiama gli orientamenti
dottrinali e giurisprudenziali sulla materia. Esamina quindi
separatamente le due sentenze, affrontando il tema centrale, relativo
alla efficacia probatoria dell' iscrizione all' albo delle imprese
artigiane in campo civile. Secondo quanto stabilito dal Tribunale di
Trieste, l' iscrizione all' albo non impedisce la soggezione a
fallimento in carenza di sufficienti prove sullo status di piccolo
imprenditore. Sostanzialmente dello stesso avviso si mostra la
pronuncia della Corte d' Appello che, mutando il proprio precedente
orientamento, ritiene ininfluente l' iscrizione all' albo delle
imprese artigiane ai fini dell' applicazione del c.d. statuto
privatistico del piccolo imprenditore. Approfondita analisi delle
questioni che emergono da parte dell' A., il quale tenta di definire
i criteri in base ai quali individuare le piccole imprese artigiane.
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| art. 5 l. 8 agosto 1985, n. 443
art. 13 l. 8 agosto 1985, n. 443
art. 1 comma 2 l. fall.
art. 2083 c.c.
art. 2195 c.c.
art. 2221 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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