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218887
IDG950604477
95.06.04477 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romagnoli Ettore
Il fallimento dell' impresa artigiana: un argomento controverso sul quale la chiarezza e' ancora lontana
Nota a Trib. Trieste 13 novembre 1991 App. Trieste 3 giugno 1992
Dir. fall., an. 69 (1994), fasc. 6, pt. 2, pag. 1140-1155
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31110; D3125
Le sentenze in commento sono la dimostrazione del fatto che le controversie sulla natura e sulla valenza giuridica dell' iscrizione nell' albo delle imprese artigiane non accennano a diminuire. L' A. delinea in primo luogo il quadro giuridico definito dalla l. 443/1985 (legge quadro sull' artigianato) e richiama gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulla materia. Esamina quindi separatamente le due sentenze, affrontando il tema centrale, relativo alla efficacia probatoria dell' iscrizione all' albo delle imprese artigiane in campo civile. Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Trieste, l' iscrizione all' albo non impedisce la soggezione a fallimento in carenza di sufficienti prove sullo status di piccolo imprenditore. Sostanzialmente dello stesso avviso si mostra la pronuncia della Corte d' Appello che, mutando il proprio precedente orientamento, ritiene ininfluente l' iscrizione all' albo delle imprese artigiane ai fini dell' applicazione del c.d. statuto privatistico del piccolo imprenditore. Approfondita analisi delle questioni che emergono da parte dell' A., il quale tenta di definire i criteri in base ai quali individuare le piccole imprese artigiane.
art. 5 l. 8 agosto 1985, n. 443 art. 13 l. 8 agosto 1985, n. 443 art. 1 comma 2 l. fall. art. 2083 c.c. art. 2195 c.c. art. 2221 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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