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218893
IDG950604483
95.06.04483 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Domenico Mario
I pagamenti effettuati durante la procedura di amministrazione controllata non ricadono nella revocatoria fallimentare
Nota a Trib. Roma 23 febbraio 1994
Dir. fall., an. 69 (1994), fasc. 6, pt. 2, pag. 1207-1215
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31370; D313330
La sentenza in epigrafe interviene sulla dibattuta questione relativa al giorno da cui far decorrere la speciale azione revocatoria fallimentare in caso di fallimento consecutivo alla procedura di amministrazione controllata. Secondo il Tribunale di Roma, l' esercizio per l' azione revocatoria retroagisce alla data di ammissione alla procedura iniziale; inoltre, i pagamenti dei debiti effettuati per la gestione ordinaria dell' impresa nel corso della procedura di amministrazione controllata si prefigurano come obbligazioni di massa necessarie al risanamento dell' impresa ed in quanto tali non sono revocabili nel successivo fallimento. Nella nota viene posto a confronto l' orientamento accolto dal Tribunale di Roma con quello configurato da altri collegi e con quello espresso dalla Corte di Cassazione.
art. 67 l. fall. art. 187 l. fall. art. 188 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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