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218922
IDG950604512
95.06.04512 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Verdirame Gaetano
Clausola di continuazione e poteri di amministrazione
Nota a Cass. sez. I civ. 4 marzo 1993, n. 2632
Giur. comm., an. 22 (1995), fasc. 3, pt. 2, pag. 370-383
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31212; D302
Con la pronuncia in epigrafe la Corte di Cassazione ha sostenuto l' invalidita' della clausola "di continuazione", con la quale i soci di societa' in accomandita semplice, nell' atto costitutivo, prevedono l' automatica trasmissibilita' all' erede del socio accomandatario defunto, di cui non sia certa l' identita', della carica di amministratore, tenendo anche conto che tale designazione "in incertam personam" coinvolge la struttura societaria. L' A., richiamate due precedenti pronunce della stessa Corte in merito al diritto dell' erede di subentrare nei poteri gestori del de cuius, valuta in quale modo il principio dell' "intuitus personae" caratterizzi le societa' personali. Affronta quindi le diverse questioni prese in considerazione dalla sentenza, soffermandosi principalmente sui seguenti argomenti: la possibilita' dell' erede di accedere alla carica di amministratore "ope legis", a prescindere da specifiche disposizioni statutarie; il caso di societa' in cui soltanto uno o alcuni dei soci illimitatamente responsabili ricoprivano la carica di amministratore in virtu' di nomina statutaria; la validita' della clausola statutaria la quale stabilisca che l' erede succeda nei poteri amministrativi attribuiti al defunto, in societa' in cui questi poteri non gli spetterebbero per legge.
art. 2260 c.c. art. 2284 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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