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| IDG950604512 | |
| 95.06.04512 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Verdirame Gaetano
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| Clausola di continuazione e poteri di amministrazione
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| Nota a Cass. sez. I civ. 4 marzo 1993, n. 2632
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| Giur. comm., an. 22 (1995), fasc. 3, pt. 2, pag. 370-383
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31212; D302
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| Con la pronuncia in epigrafe la Corte di Cassazione ha sostenuto l'
invalidita' della clausola "di continuazione", con la quale i soci di
societa' in accomandita semplice, nell' atto costitutivo, prevedono
l' automatica trasmissibilita' all' erede del socio accomandatario
defunto, di cui non sia certa l' identita', della carica di
amministratore, tenendo anche conto che tale designazione "in
incertam personam" coinvolge la struttura societaria. L' A.,
richiamate due precedenti pronunce della stessa Corte in merito al
diritto dell' erede di subentrare nei poteri gestori del de cuius,
valuta in quale modo il principio dell' "intuitus personae"
caratterizzi le societa' personali. Affronta quindi le diverse
questioni prese in considerazione dalla sentenza, soffermandosi
principalmente sui seguenti argomenti: la possibilita' dell' erede di
accedere alla carica di amministratore "ope legis", a prescindere da
specifiche disposizioni statutarie; il caso di societa' in cui
soltanto uno o alcuni dei soci illimitatamente responsabili
ricoprivano la carica di amministratore in virtu' di nomina
statutaria; la validita' della clausola statutaria la quale
stabilisca che l' erede succeda nei poteri amministrativi attribuiti
al defunto, in societa' in cui questi poteri non gli spetterebbero
per legge.
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| art. 2260 c.c.
art. 2284 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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