| L' A. passa brevemente in rassegna la regolamentazione della
pubblicita' per i membri della professione economico-contabile in
Europa, distinguendo le forme largamente consentite
(pubblicita'-notizia), da quelle normalmente vietate
(pubblicita'-offerta), in mezzo alle quali si pongono forme
(pubblicita'-propaganda) la cui disciplina varia da Paese a Paese.
Dopo aver individuato oltr' alpe una netta tendenza a ridurre i
divieti alla pubblicita' professionale, anche con riferimento alla
professione giuridica, l' A. esamina la situazione di fatto esistente
in Italia e l' opportunita' di modificare il divieto assoluto di
qualsiasi forma, diretta o indiretta, di pubblicita', contenuta nel
codice deontologico dei dottori commercialisti. A tal fine vengono
individuati alcuni interessi meritevoli di tutela che dovrebbero
guidare i consigli nazionali delle due professioni
economico-contabili nell' emanare nuove regole deontologiche: tra
essi meritano particolare attenzione il decoro della professione, da
una parte, ma anche l' interesse dei terzi a conoscere la
specializzazione dei professionisti e l' organizzazione del loro
studio, dall' altra parte.
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