Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


218964
IDG950604554
95.06.04554 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sanguinetti Arturo
I nuovi criteri per la redazione della relazione semestrale delle societa' quotate in Borsa
Riv. dott. comm., an. 46 (1995), fasc. 3, pag. 571-578
D312207
Come e' noto, l' art. 2428 comma 3 c.c., obbliga le societa' con azioni quotate in Borsa a trasmettere al collegio sindacale, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell' esercizio, una relazione sull' andamento della gestione redatta secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB. Con delibera n. 8195 del 30 giugno 1994, l' organo di vigilanza ha emanato le nuove disposizioni concernenti i criteri per la redazione della relazione semestrale delle societa' quotate, abrogando i precedenti provvedimenti emanati dalla Commissione nel 1987. Le disposizioni regolamentari si applicano alle relazioni del primo semestre dell' esercizio a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1993; da detto obbligo sono al momento escluse, in attesa del recepimento della Direttiva 91/674 relativa ai conti annuali e consolidati, le imprese assicurative per le quali continuano ad essere in vigore le disposizioni del 1987. La relazione semestrale, costituita da prospetti contabili e da commenti, deve essere redatta in conformita' alle norme del codice civile che disciplinano il bilancio d' esercizio e il bilancio consolidato; tuttavia, sono previste talune deroghe: in particolare, si sottolinea che i dati possono essere espressi in lire milioni o miliardi, mentre e' possibile omettere, per le societa' che redigono il bilancio secondo il d.lg. 127/1991, le sottovoci di stato patrimoniale e di conto economico. Notevole spazio e' riservato ai commenti che, fra l' altro, devono consentire agli investitori di giudicare con consapevolezza l' evoluzione dell' attivita', fornire le necessarie informazioni sui fattori che hanno influenzato l' attivita' e il risultato di periodo conseguito, nonche' indicare i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre e la prevedibile evoluzione della gestione. L' art. 4 del regolamento stabilisce il contenuto minimo dei commenti, inseriti in 10 appendici; tali informazioni minimali sono costituite da una selezione delle notizie che, in sede annuale, devono essere riportate nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa. La relazione semestrale, corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale, deve essere trasmessa alla CONSOB entro quattro mesi dalla fine del semestre, restare depositate presso la sede sociale fino all' approvazione del bilancio ed inviata a tutte le sedi del consiglio di Borsa.
d.lg. 9 aprile 1991, n. 127 art. 2425 c.c. art. 1428 c.c. Dir. CEE 91/674
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati