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| IDG950804566 | |
| 95.08.04566 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Regasto Saverio
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| Nota a C. Cost. 28 novembre 1994, n. 404
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| Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 6, pag. 3610-3612
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D188; D1434
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| La sentenza in epigrafe ha dichiarato costituzionalmente illegittima
la tabella relativa a biologi, chimici, fisici e psicologi riportata
nell' art. 2 d.p.r. 761/1979 all. 2 (stato giuridico del personale
delle USL), "nella parte in cui, ai fini dell' inquadramento nella
posizione funzionale di chimico-coadiutore dei chimici provenienti
dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70, che alla data del
20 dicembre 1979 prestavano attivita' nei suddetti enti con la prima
qualifica del ruolo professionale, richiede che gli stessi fossero
preposti alla direzione di struttura organizzativa da oltre un anno e
avessero maturato una anzianita' di servizio di dieci anni alla data
di entrata in vigore del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761". Nella nota
si osserva in primo luogo che la pronuncia conferma un solidissimo
orientamento giurisprudenziale favorevole alla proponibilita' di una
questione di legittimita' costituzionale che colpisce una tabella
allegata ad una norma di legge e non gia' la norma di per se'. Viene
quindi svolta qualche sintetica osservazione sulla questione
affrontata dalla Consulta, alla luce della precedente giurisprudenza
della stessa Corte Costituzionale.
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| d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 all. 2
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