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218976
IDG950804566
95.08.04566 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Regasto Saverio
Nota a C. Cost. 28 novembre 1994, n. 404
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 6, pag. 3610-3612
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D188; D1434
La sentenza in epigrafe ha dichiarato costituzionalmente illegittima la tabella relativa a biologi, chimici, fisici e psicologi riportata nell' art. 2 d.p.r. 761/1979 all. 2 (stato giuridico del personale delle USL), "nella parte in cui, ai fini dell' inquadramento nella posizione funzionale di chimico-coadiutore dei chimici provenienti dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70, che alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attivita' nei suddetti enti con la prima qualifica del ruolo professionale, richiede che gli stessi fossero preposti alla direzione di struttura organizzativa da oltre un anno e avessero maturato una anzianita' di servizio di dieci anni alla data di entrata in vigore del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761". Nella nota si osserva in primo luogo che la pronuncia conferma un solidissimo orientamento giurisprudenziale favorevole alla proponibilita' di una questione di legittimita' costituzionale che colpisce una tabella allegata ad una norma di legge e non gia' la norma di per se'. Viene quindi svolta qualche sintetica osservazione sulla questione affrontata dalla Consulta, alla luce della precedente giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale.
d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 all. 2
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