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218980
IDG950804570
95.08.04570 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moschella Giovanni
Nota a C. cost. 7 dicembre 1994, n. 417
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 6, pag. 3697-3700
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18206; D021431; D03212
La Corte Costituzionale, con la sentenza in nota, ha dichiarato in parte infondate e in parte inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalle Province autonome di Trento e Bolzano nei confronti di diverse norme dell' art. 1 l. 560/1993, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia economica e popolare; ha inoltre dichiarato che spetta allo Stato, e per esso all' Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di disporre in ordine all' alienazione degli alloggi elencati negli atti. In questo modo, osserva l' A., la Consulta conferma il proprio consolidato orientamento che ricomprende fra gli atti idonei a formare oggetto di conflitto di attribuzione anche quelli che, pur non avendo natura provvedimentale, possono determinare effetti invasivi della sfera di competenza delle Regioni o delle Province autonome. L' indagine sulla materia viene svolta alla luce della precedente giurisprudenza costituzionale.
art. 1 l. 24 dicembre 1993, n. 560
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