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| IDG950804570 | |
| 95.08.04570 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Moschella Giovanni
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| Nota a C. cost. 7 dicembre 1994, n. 417
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| Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 6, pag. 3697-3700
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18206; D021431; D03212
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| La Corte Costituzionale, con la sentenza in nota, ha dichiarato in
parte infondate e in parte inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale sollevate dalle Province autonome di Trento e Bolzano
nei confronti di diverse norme dell' art. 1 l. 560/1993, in materia
di alienazione degli alloggi di edilizia economica e popolare; ha
inoltre dichiarato che spetta allo Stato, e per esso all'
Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di disporre in
ordine all' alienazione degli alloggi elencati negli atti. In questo
modo, osserva l' A., la Consulta conferma il proprio consolidato
orientamento che ricomprende fra gli atti idonei a formare oggetto di
conflitto di attribuzione anche quelli che, pur non avendo natura
provvedimentale, possono determinare effetti invasivi della sfera di
competenza delle Regioni o delle Province autonome. L' indagine sulla
materia viene svolta alla luce della precedente giurisprudenza
costituzionale.
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| art. 1 l. 24 dicembre 1993, n. 560
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