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218981
IDG950804571
95.08.04571 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' Alessio Rosalia
Nota a C. Cost. 7 dicembre 1994, n. 419
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 6, pag. 3715
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51310; D5050; D18710
La sentenza ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 25 quater comma 1 d.l. 306/1992, convertito nella l. 356/1992, nella parte in cui definisce i presupposti per l' applicazione dell' istituto del soggiorno cautelare. Ha invece dichiarato l' illegittimita' dello stesso comma nella parte in cui non prevede che il Procuratore nazionale antimafia possa disporre il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria, con l' obbligo di chiedere contestualmente l' adozione del provvedimento definitivo al Tribunale. Nella breve nota vengono svolte alcune considerazioni sul soggiorno cautelare.
art. 25 quater comma 1 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 art. 25 quater comma 5 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 l. 7 agosto 1992, n. 356
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