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| IDG950804572 | |
| 95.08.04572 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Zaccaria Roberto
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| La Corte costituzionale applica direttamente il principio
pluralistico in materia radiotelevisiva e... "non fa il vuoto"
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| Osservazione a C. Cost. 7 dicembre 1994, n. 420
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| Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 6, pag. 3748-3758
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18323
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| Con la sentenza in commento la Consulta ha affrontato quattro
questioni di legittimita' costituzionale in materia radiotelevisiva.
La Corte ha risolto rapidamente, dichiarandone l' infondatezza, le
questioni relative a: 1) l' art. 3 comma 11 l. 223/1990, nella parte
in cui consente all' amministratore di pianificare le reti nazionali
in maniera tale da creare disparita' di trattamento quanto alla
copertura del territorio e alla dislocazione degli impianti; 2) l'
art. 16 comma 17 e l' art. 34 stessa legge, nella parte in cui
attribuiscono all' autorita' amministrativa un' eccessiva
discrezionalita' nella determinazione dei criteri per la formazione
delle graduatorie degli aspiranti alla concessione radiotelevisiva.
Piu' approfondito e' stato invece l' esame delle altre due questioni,
relativamente alle quali la Corte ha dichiarato: 3) la rispondenza ai
canoni costituzionali dell' art. 1 d.l. 323/1993, convertito nella l.
422/1993, che con una disciplina provvisoria ha consentito la
prosecuzione dell' attivita' di diffusione televisiva alle emittenti
nazionali senza adottare alcuna misura idonea a salvaguardare il
pluralismo; 4) l' illegittimita' dell' art. 15 comma 4 l. 223/1990,
nella parte in cui consente ad uno stesso soggetto di essere titolare
di tre concessioni nazionali o del 25% delle reti pianificate. Tale
parte della normativa, tuttavia, resta momentaneamente "salvata"
proprio dal mantenimento in vigore della disciplina provvisoria di
cui al d.l. 323/1993. Dopo aver criticato questo aspetto della
pronuncia, l' A. aprofondisce le problematiche legate alla
declaratoria di incostituzionalita' dell' art. 15 cit., soffermandosi
in particolare sulle argomentazioni sviluppate dalla Corte
Costituzionale in merito a: il rispetto del principio del pluralismo
nel campo dell' informazione; l' inadeguatezza del limite antitrust
posto dalla norma impugnata.
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| art. 21 Cost.
art. 3 comma 1 l. 6 agosto 1990, n. 223
art. 15 comma 4 l. 6 agosto 1990, n. 223
art. 16 comma 17 l. 6 agosto 1990, n. 223
art. 34 l. 6 agosto 1990, n. 223
art. 1 d.l. 27 agosto 1993, n. 323
l. 27 ottobre 1993, n. 422
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