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218982
IDG950804572
95.08.04572 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zaccaria Roberto
La Corte costituzionale applica direttamente il principio pluralistico in materia radiotelevisiva e... "non fa il vuoto"
Osservazione a C. Cost. 7 dicembre 1994, n. 420
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 6, pag. 3748-3758
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18323
Con la sentenza in commento la Consulta ha affrontato quattro questioni di legittimita' costituzionale in materia radiotelevisiva. La Corte ha risolto rapidamente, dichiarandone l' infondatezza, le questioni relative a: 1) l' art. 3 comma 11 l. 223/1990, nella parte in cui consente all' amministratore di pianificare le reti nazionali in maniera tale da creare disparita' di trattamento quanto alla copertura del territorio e alla dislocazione degli impianti; 2) l' art. 16 comma 17 e l' art. 34 stessa legge, nella parte in cui attribuiscono all' autorita' amministrativa un' eccessiva discrezionalita' nella determinazione dei criteri per la formazione delle graduatorie degli aspiranti alla concessione radiotelevisiva. Piu' approfondito e' stato invece l' esame delle altre due questioni, relativamente alle quali la Corte ha dichiarato: 3) la rispondenza ai canoni costituzionali dell' art. 1 d.l. 323/1993, convertito nella l. 422/1993, che con una disciplina provvisoria ha consentito la prosecuzione dell' attivita' di diffusione televisiva alle emittenti nazionali senza adottare alcuna misura idonea a salvaguardare il pluralismo; 4) l' illegittimita' dell' art. 15 comma 4 l. 223/1990, nella parte in cui consente ad uno stesso soggetto di essere titolare di tre concessioni nazionali o del 25% delle reti pianificate. Tale parte della normativa, tuttavia, resta momentaneamente "salvata" proprio dal mantenimento in vigore della disciplina provvisoria di cui al d.l. 323/1993. Dopo aver criticato questo aspetto della pronuncia, l' A. aprofondisce le problematiche legate alla declaratoria di incostituzionalita' dell' art. 15 cit., soffermandosi in particolare sulle argomentazioni sviluppate dalla Corte Costituzionale in merito a: il rispetto del principio del pluralismo nel campo dell' informazione; l' inadeguatezza del limite antitrust posto dalla norma impugnata.
art. 21 Cost. art. 3 comma 1 l. 6 agosto 1990, n. 223 art. 15 comma 4 l. 6 agosto 1990, n. 223 art. 16 comma 17 l. 6 agosto 1990, n. 223 art. 34 l. 6 agosto 1990, n. 223 art. 1 d.l. 27 agosto 1993, n. 323 l. 27 ottobre 1993, n. 422
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