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Stampa giuridica

Documento


218983
IDG950804573
95.08.04573 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grandinetti Ottavio
Risorse pubbliche, stampa, emittenza locale e "pay-tv": le grandi assenti nella decisione che ha dichiarato l' incostituzionalita' dell' art. 15 comma 4 l. n. 223 del 1990
Osservazione a C. Cost. 7 dicembre 1994, n. 420
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 6, pag. 3758-3765
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18323; D31130
L' A. esprime soddisfazione per il fatto che la Corte Costituzionale, con la sentenza in epigrafe, abbia sancito l' illegittimita' dell' art. 15 comma 4 l. 223/1990, relativamente al numero massimo di reti televisive nazionali assentibili ad un solo soggetto. Si rammarica, pero', per due motivi: la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della normativa transitoria introdotta con il d.l. 323/1993; il fatto che la Corte non sembri aver avuto presente, nello svolgimento decisionale, delle conseguenze di alcune affermazioni di principio sull' assetto complessivo dei sistemi di comunicazione di massa. L' A. esamina criticamente i motivi addotti dalla Consulta a sostegno della legittimita' della temporaneita' della disciplina introdotta con il d.l. 323 cit., e sottolinea, riguardo al secondo motivo di insoddisfazione sopra indicato, che i giudici costituzionali non abbiano tenuto in adeguata considerazione il problema della raccolta di risorse pubblicitarie. Per quanto attiene, infine, alla declaratoria di incostituzionalita' dell' art. 15 comma 4 l. 223/1990, si osserva come la Corte non abbia chiarito se sia compatibile con la tutela del pluralismo la titolarita' di una sola concessione, ovvero la titolarita' di non piu' di due concessioni.
art. 21 Cost. art. 8 comma 7 l. 6 agosto 1990, n. 223 art. 11 comma 3 l. 6 agosto 1990, n. 223 art. 15 comma 4 l. 6 agosto 1990, n. 223 d.l. 27 agosto 1993, n. 323 l. 27 ottobre 1993, n. 422
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