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| IDG950804573 | |
| 95.08.04573 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Grandinetti Ottavio
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| Risorse pubbliche, stampa, emittenza locale e "pay-tv": le grandi
assenti nella decisione che ha dichiarato l' incostituzionalita'
dell' art. 15 comma 4 l. n. 223 del 1990
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| Osservazione a C. Cost. 7 dicembre 1994, n. 420
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| Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 6, pag. 3758-3765
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18323; D31130
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| L' A. esprime soddisfazione per il fatto che la Corte Costituzionale,
con la sentenza in epigrafe, abbia sancito l' illegittimita' dell'
art. 15 comma 4 l. 223/1990, relativamente al numero massimo di reti
televisive nazionali assentibili ad un solo soggetto. Si rammarica,
pero', per due motivi: la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della normativa transitoria introdotta con il d.l.
323/1993; il fatto che la Corte non sembri aver avuto presente, nello
svolgimento decisionale, delle conseguenze di alcune affermazioni di
principio sull' assetto complessivo dei sistemi di comunicazione di
massa. L' A. esamina criticamente i motivi addotti dalla Consulta a
sostegno della legittimita' della temporaneita' della disciplina
introdotta con il d.l. 323 cit., e sottolinea, riguardo al secondo
motivo di insoddisfazione sopra indicato, che i giudici
costituzionali non abbiano tenuto in adeguata considerazione il
problema della raccolta di risorse pubblicitarie. Per quanto attiene,
infine, alla declaratoria di incostituzionalita' dell' art. 15 comma
4 l. 223/1990, si osserva come la Corte non abbia chiarito se sia
compatibile con la tutela del pluralismo la titolarita' di una sola
concessione, ovvero la titolarita' di non piu' di due concessioni.
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| art. 21 Cost.
art. 8 comma 7 l. 6 agosto 1990, n. 223
art. 11 comma 3 l. 6 agosto 1990, n. 223
art. 15 comma 4 l. 6 agosto 1990, n. 223
d.l. 27 agosto 1993, n. 323
l. 27 ottobre 1993, n. 422
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