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218985
IDG950804575
95.08.04575 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rivello Pier Paolo
L' incompatibilita' a partecipare al giudizio dibattimentale del g.i.p. che abbia respinto la richiesta di ammissione all' oblazione
Osservazione a C. Cost. 30 dicembre 1994, n. 453
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 6, pag. 3922-3928
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6025
L' A., nel commentare la sentenza in epigrafe, ha osservato in primo luogo come la questione di legittimita' prospettata dal giudice a quo e risolta con la predetta pronuncia fosse assai piu' controversa di alcuni precedenti casi relativi al tema dell' incompatibilita', rispetto ai quali le decisioni della Corte risultavano spesso largamente prevedibili. E' stato quindi analizzato specificamente il contenuto della sentenza in nota che, con una pronuncia di parziale illegittimita', ha allargato l' area interessata dal disposto dell' art. 34 comma 2 c.p.p., includendovi anche l' ipotesi in cui il giudice del dibattimento sia lo stesso magistrato che abbia in precedenza respinto la domanda di oblazione sulla base di una valutazione volta ad escludere la corrispondenza del fatto risultante degli atti del procedimento con il reato indicato in detta domanda. La nota, svolta in chiave adesiva alla sentenza, ne chiarisce l' esatta portata e sottolinea come la Corte Costituzionale abbia operato una suddivisione tra i vari casi di rigetto dell' istanza di oblazione, ravvisando l' incompatibilita' solo qualora la delibazione del giudice sulla domanda intervenga, nella sostanza, a conclusione dell' attivita' di indagine, e cioe' quando, a seguito del provvedimento di rigetto, il P.M. emetta decreto di citazione in giudizio senza procedere ad ulteriori attivita' investigativa.
art. 34 comma 2 c.p.p.
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