Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


218987
IDG950804577
95.08.04577 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rivello Pier Paolo
Una sentenza dal doppio volto in tema di art. 34 c.p.p.
Osservazione a C. Cost. 30 dicembre 1994, n. 455
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 6, pag. 3947-3949
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6025
La nota esamina il contenuto della sentenza in rassegna, che da un lato ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l' incompatibilita' del giudice che abbia nel precedente dibattimento ordinato la trasmissione degli atti al P.M., ex art. 521 comma 2 c.p.p., e dall' altro ha giudicato non fondata l' eccezione di costituzionalita' volta ad ipotizzare la sussistenza di un' incompatibilita' in capo al magistrato che, dopo aver emesso quale GIP il provvedimento di riapertura delle indagini, ai sensi dell' art. 414 c.p.p., venga ad esercitare nello stesso processo le funzioni di giudice dibattimentale. L' A. osserva come la Corte abbia fornito, giustamente, risposte nettamente differenziate alle due questioni prospettate. Per quanto concerne la posizione del magistrato che, ai sensi del disposto di cui all' art. 521 comma 2 c.p.p., abbia concorso a pronunciare ordinanza di trasmissione degli atti al P.M. per aver accertato che il fatto era risultato diverso da come descritto nell' imputazione contestata, si sottolinea come non potesse non essere riconosciuta la sussistenza di un piu' che fondato pericolo di "prevenzione" e di compromissione del principio di terzieta', tale da dar vita alla figura dello "iudex suspectus", nell' ipotesi in cui lo stesso soggetto sia chiamato successivamente a giudicare nel merito i fatti indicati nell' ordinanza di trasmissione al P.M. In relazione invece all' esclusione dell' incompatibilita' a giudicare in sede dibattimentale da parte del magistrato che nello stesso procedimento abbia in precedenza emesso quale GIP il decreto di riapertura delle indagini di cui all' art. 414 c.p.p. la nota pone in risalto la conseguenzialita' logica tra la sentenza in epigrafe e l' ordinanza n. 157/1993, con cui si era negata la sussistenza di un' incompatibilita' a giudicare in sede dibattimentale da parte del magistrato che avesse in precedenza formulato la richiesta di espletamento di ulteriori indagini.
art. 34 c.p.p. art. 414 c.p.p. art. 521 comma 1 c.p.p.
Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati



Ritorna al menu della banca dati