| La nota esamina il contenuto della sentenza in rassegna, che da un
lato ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 34, comma 2, c.p.p.,
nella parte in cui non prevede l' incompatibilita' del giudice che
abbia nel precedente dibattimento ordinato la trasmissione degli atti
al P.M., ex art. 521 comma 2 c.p.p., e dall' altro ha giudicato non
fondata l' eccezione di costituzionalita' volta ad ipotizzare la
sussistenza di un' incompatibilita' in capo al magistrato che, dopo
aver emesso quale GIP il provvedimento di riapertura delle indagini,
ai sensi dell' art. 414 c.p.p., venga ad esercitare nello stesso
processo le funzioni di giudice dibattimentale. L' A. osserva come la
Corte abbia fornito, giustamente, risposte nettamente differenziate
alle due questioni prospettate. Per quanto concerne la posizione del
magistrato che, ai sensi del disposto di cui all' art. 521 comma 2
c.p.p., abbia concorso a pronunciare ordinanza di trasmissione degli
atti al P.M. per aver accertato che il fatto era risultato diverso da
come descritto nell' imputazione contestata, si sottolinea come non
potesse non essere riconosciuta la sussistenza di un piu' che fondato
pericolo di "prevenzione" e di compromissione del principio di
terzieta', tale da dar vita alla figura dello "iudex suspectus",
nell' ipotesi in cui lo stesso soggetto sia chiamato successivamente
a giudicare nel merito i fatti indicati nell' ordinanza di
trasmissione al P.M. In relazione invece all' esclusione dell'
incompatibilita' a giudicare in sede dibattimentale da parte del
magistrato che nello stesso procedimento abbia in precedenza emesso
quale GIP il decreto di riapertura delle indagini di cui all' art.
414 c.p.p. la nota pone in risalto la conseguenzialita' logica tra la
sentenza in epigrafe e l' ordinanza n. 157/1993, con cui si era
negata la sussistenza di un' incompatibilita' a giudicare in sede
dibattimentale da parte del magistrato che avesse in precedenza
formulato la richiesta di espletamento di ulteriori indagini.
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