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218988
IDG950804578
95.08.04578 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bientinesi Fabrizia
Questioni poste da un' incompleta ordinanza di rimessione in tema di istituzione di nuovi Comuni
Osservazione a C. Cost. 30 dicembre 1994, n. 468
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 6, pag. 4023-4031
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1421; D021030
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' dell' art. 1 comma 2 lett. a) l.r. Lazio n. 19/1980, come modificato dalla l.r. 49/1987, nella parte in cui non diversifica il procedimento referendario per l' istituzione di nuovi Comuni a seconda che si tratti di distacco di una o piu' frazioni, ovvero di vero e proprio smembramento della originaria comunita'. L' A. ricorda preliminarmente il contenuto della legge regionale impugnata e la vicenda che ha dato origine alla pronuncia. Propone quindi diverse riflessioni, sia dal punto di vista processuale, sia da quello di merito. Evidenzia le carenze dell' ordinanza di rimessione del TAR del Lazio, che aveva respinto senza fondate ragioni le eccezioni di legittimita' sollevate, oltre che nei confronti dell' art. 1 cit., anche verso la l.r. Lazio n. 56/1993, con la quale era stato istituito il Comune di Boville, nato dal distacco di varie frazioni del Comune di Marino, e valuta gli effetti che possono derivare dalla pronuncia nell' ambito del processo principale.
l.r. LA 8 aprile 1980, n. 19 l.r. LA 20 agosto 1987, n. 49 l.r. LA 21 ottobre 1993, n. 56
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