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218991
IDG950804581
95.08.04581 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Brunelli Giuditta
Dispositivo con clausola generale, natura del tertium e tecnica argomentativa in una recente decisione sostitutiva
Osservazione a C. Cost. 27 luglio 1994, n. 353
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 6, pag. 4114-4127
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D63; D634; D021430
Con la sentenza in epigrafe e' stata dichiarata l' illegittimita' costituzionale dell' art. 600 comma 3 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice di appello possa disporre la sospensione dell' esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale "quando possa derivarne grave ed irreparabile danno", anziche' "quando ricorrono gravi motivi". Premesso che, dal punto di vista strutturale, si tratta di una decisione manipolativa di tipo sostitutivo, l' A. approfondisce gli aspetti legati alla struttura decisoria e quelli relativi alla tecnica argomentativa utilizzata. Nell' ampia trattazione vengono in particolare esaminate le problematiche attinenti alle sentenze additive e a quelle di rigetto interpretativo.
art. 600 comma 3 c.p.p.
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