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218992
IDG950804582
95.08.04582 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Amato Cristina
Il nuovo cammino del danno biologico da morte: il trauma affettivo e' un danno non patrimoniale
Osservazione a C. Cost. 27 ottobre 1994, n. 372
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 6, pag. 4127-4138
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3070; D30706
La sentenza che si commenta interviene in tema di risarcibilita' dei danni da morte, respingendo i dubbi di legittimita' costituzionale sollevati sugli artt. 2043 e 2059 c.c. L' A., ricostruite le vicende evolutive del c.d. danno biologico da morte, esamina l' ordinanza di rimessione, che muove dalla premessa della netta distinzione tra lesione della salute ed evento mortale. Ripercorre quindi il contenuto della pronuncia costituzionale, analizzando approfonditamente le argomentazioni sviluppate dalla Consulta, la quale, partendo dall' art. 2043 c.c., giunge alla individuazione di un principio generale di responsabilita' per fatto illecito. L' A. sottolinea, in particolare, come la Corte individui nell' art. 2059 c.c. la norma di riferimento per il risarcimento della lesione dell' integrita' psico-fisica del congiunto. La sentenza consente di "chiudere" la vicenda del danno alla salute con una puntualizzazione determinante per il futuro: la prova della lesione e', si', prova dell' esistenza del danno, ma non della sua entita'.
art. 2043 c.c. art. 2059 c.c.
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