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219012
IDG951004602
95.10.04602 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giordano Pietro
Brevi osservazioni sulla complessa articolazione delle opzioni disciplinate dall' art. 34 D.P.R. n. 633/72 per il settore agricolo
Nota a Cass. sez. I civ. 14 febbraio 1995, n. 1586 Cass. sez. I civ. 11 febbraio 1995, n. 1550
Boll. trib., an. 62 (1995), fasc. 11 (15 giugno), pag. 870-871
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2315
Con la prima delle sentenze in epigrafe la Corte di Cassazione ha risposto affermativamente al quesito se la preventiva rinuncia all' esonero dagli obblighi formali, accordato agli agricoltori in regime di forfettizzazione con volume d' affari inferiore a 21 milioni, fosse conditio sine qua non per la detrazione ordinaria dell' imposta. L' A. osserva come oggi, in seguito all' abrogazione di tale forma di opzione, la questione sia di scarsa rilevanza, e propone qualche considerazione sull' argomento. Esamina quindi la seconda pronuncia, secondo la quale, ai sensi dell' art. 12 l. 889/1980, l' opzione per il regime normale di determinazione dell' IVA con inapplicabilita' totale delle disposizioni di cui all' art. 34 d.p.r. 633/1972 e' subordinata alla previa rinuncia al regime agricolo da produrre al competente ufficio IVA entro il 31 gennaio dello stesso anno. Vengono evidenziate le caratteristiche di tale tipo di opzione.
art. 34 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 12 l. 22 dicembre 1980, n. 889 art. 6 comma 2 d.l. 29 dicembre 1983, n. 746
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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