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| IDG951004602 | |
| 95.10.04602 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Giordano Pietro
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| Brevi osservazioni sulla complessa articolazione delle opzioni
disciplinate dall' art. 34 D.P.R. n. 633/72 per il settore agricolo
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| Nota a Cass. sez. I civ. 14 febbraio 1995, n. 1586
Cass. sez. I civ. 11 febbraio 1995, n. 1550
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| Boll. trib., an. 62 (1995), fasc. 11 (15 giugno), pag. 870-871
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2315
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| Con la prima delle sentenze in epigrafe la Corte di Cassazione ha
risposto affermativamente al quesito se la preventiva rinuncia all'
esonero dagli obblighi formali, accordato agli agricoltori in regime
di forfettizzazione con volume d' affari inferiore a 21 milioni,
fosse conditio sine qua non per la detrazione ordinaria dell'
imposta. L' A. osserva come oggi, in seguito all' abrogazione di tale
forma di opzione, la questione sia di scarsa rilevanza, e propone
qualche considerazione sull' argomento. Esamina quindi la seconda
pronuncia, secondo la quale, ai sensi dell' art. 12 l. 889/1980, l'
opzione per il regime normale di determinazione dell' IVA con
inapplicabilita' totale delle disposizioni di cui all' art. 34 d.p.r.
633/1972 e' subordinata alla previa rinuncia al regime agricolo da
produrre al competente ufficio IVA entro il 31 gennaio dello stesso
anno. Vengono evidenziate le caratteristiche di tale tipo di opzione.
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| art. 34 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 12 l. 22 dicembre 1980, n. 889
art. 6 comma 2 d.l. 29 dicembre 1983, n. 746
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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