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219042
IDG951004632
95.10.04632 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cobau Omero
Sostituzione dell' avviso di accertamento
Nota a Cass. sez. I civ. 30 agosto 1993, n. 9196
Dir. prat. trib., an. 66 (1995), fasc. 1, pt. 2, pag. 17-21
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21550
Nel caso di specie l' amministrazione, dopo avere emesso un avviso di accertamento nullo perche' privo di un elemento essenziale, avrebbe provveduto alla sua "integrale sostituzione con un atto valido". A giudizio dell' A., sono da condividersi le considerazioni della Corte di Cassazione circa l' irrilevanza, nella specie, dell' art. 43 comma 3 d.p.r. 600/1973. La norma in questione dispone, infatti, che l' accertamento possa essere integrato o modificato in aumento "mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi". Esprime, poi, alcuni dubbi in merito alle considerazioni della sentenza circa le modalita' secondo le quali la "sostituzione" e' avvenuta.
art. 42 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 43 comma 3 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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