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219066
IDG951004656
95.10.04656 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Piaggi Filippo
La norma penale in bianco non e' configurabile nel caso dell' omessa tenuta o conservazione di scritture contabili
Nota a Cass. sez. un. pen. 19 gennaio 1994
Dir. prat. trib., an. 66 (1995), fasc. 2, pt. 2, pag. 325-330
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2191
Con la sentenza in commento, osserva l' A., le sezioni unite penali della Corte di Cassazione hanno fissato l' importante principio secondo cui la disposizione incriminatrice ex art. 1 l. 516/1982 non puo' definirsi "norma penale in bianco", in quanto il rinvio a legge extrapenale non coincide con l' intera descrizione della condotta penalmente sanzionata, bensi' opera quale mero requisito della fattispecie, che come tale si limita solo a concorrere alla complessiva descrizione del fatto penalmente sanzionato. Nella nota viene proposta qualche sintetica considerazione sul tema delle norme penali in bianco.
art. 1 l. 7 agosto 1982, n. 516 art. 650 c.p.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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