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219108
IDG951004698
95.10.04698 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pistolesi Francesco
Il generico richiamo alle difese svolte nella prima fase del giudizio determina la nullita' dell' atto di appello
Nota a Comm. II grado Padova sez. II 23 marzo 1994
Rass. trib., an. 38 (1995), fasc. 6, pag. 1147-1153
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D217; D2171; D21718
Con la decisione in rassegna, i giudici tributari di Padova esaminano la disciplina dei motivi dell' atto di appello alla Commissione Tributaria di II grado, stabilendo in massima che "e' inammissibile per violazione dell' art. 22, comma 3 del D.P.R. n. 636/1972 l' atto di appello nel quale l' ufficio, anziche' esporre i motivi di gravame, si limiti a richiamare genericamente le argomentazioni gia' esposte nel procedimento di primo grado". L' A. approfondisce la questione, indicando le ragioni per cui la pronuncia appare condivisibile.
art. 22 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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