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219128
IDG951004718
95.10.04718 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Russo Pasquale
Solidarieta' tributaria ed art. 1306 cod. civ.: l' equivoco perdura
Nota a Cass. sez. I civ. 2 febbraio 1995, n. 1225
Riv. Dir. Trib., (1995), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 599-600
D215; D217
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione ribadisce il principio, fissato dalle sezioni unite, secondo il quale in materia tributaria il coobbligato, che abbia omesso di impugnare tempestivamente l' avviso di accertamento a lui notificato, puo' ugualmente opporre alla Finanza il giudicato favorevole conseguito da un altro coobbligato. Nella nota vengono espresse riserve sulla esattezza dell' interpretazione accolta dalla Suprema Corte; si osserva, in particolare, come la struttura e la dinamica del processo tributario pongano ostacoli alla utilizzazione dell' art. 1306 comma 2 c.c. nel suo ambito.
art. 1306 comma 2 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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