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21917
IDG811301462
81.13.01462 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
beria di argentine a.
dopo la proposta socialista di riforma. la posizione indipendente del pm e' modificabile solo con legge costituzionale
Corr. sera, an. 106 (1981), fasc. 141 (19 giugno), pag. 11
d02307; d02302
(Sommario: nessuna norma ordinaria puo' intaccare il principio secondo cui il magistrato inquirente non e' soggetto al potere esecutivo)
l' a. osserva che nel nostro ordinamento sono contemplate norme che assicurano nel loro complesso l' indipendenza esterna del pubblico ministero, con conseguenza che sembrerebbero illegittime le norme di un futuro ordinamento che ne riducessero la latitudine. inoltre per piu' di 30 anni il diritto costituzionale "vivente" si e' affermato nel senso della completa indipendenza del pubblico ministero e sarebbe percio' impensabile una riforma che non tenesse conto di questo dato. una riforma relativa alla posizione del pubblico ministero rispetto o agli altri poteri dello stato dovrebbe essere fatta, quindi, non con legge ordinaria ma con legge costituzionale.
art. 107 cost. art. 105 cost. art. 106 cost. art. 108 comma 1 cost. art. 104 comma 1 cost. art. 108 comma 2 cost. art. 109 cost. art. 110 cost. art. 102 cost. art. 101 cost.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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