| L' A. esamina la natura e le funzioni del negozio fiduciario, con il
quale si puo' trasferire ad altri un diritto su un bene determinato,
con l' intesa che il bene, al verificarsi di certe circostanze,
ritornera' in proprieta' al fiduciante. Osserva che si tratta di un
negozio astratto, originariamente estraneo all' ordinamento giuridico
italiano, ma che oggi puo' essere ritenuto ammissibile. Quanto alla
prova del "pactum", l' A. constata l' esistenza di due diversi
orientamenti in giurisprudenza, fra i quali il piu' recente richiede
la forma scritta "ad substantiam"; concorda con questa opinione,
fondata su una attenta analisi degli artt. 1350 e 1351 c.c.,
sottolineando altresi' che alla prova del pactum non ostano le
preclusioni poste alla prova testimoniale dagli artt. 2721 ss. c.c.
Cita una sentenza della Corte di Cassazione, secondo la quale la
costituzione di una s.p.a. mal si presta ad una ipotesi di
simulazione, e dichiara, infine, di condividere l' affermazione
secondo cui alla p.a. e' riconosciuta la facolta' di stipulare un
accordo fiduciario.
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