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Documento


219231
IDG951204821
95.12.04821 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Montedoro Giancarlo
Ordinamento comunitario, governo del credito e regioni a statuto speciale dopo l' approvazione del nuovo testo unico della legge bancaria
Nota a C. Cost. 8 giugno 1994, n. 224
Foro amm., an. 71 (1995), fasc. 3, pt. 1, pag. 542-547
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18124; D0321; D870
La sentenza in commento, che e' la prima pronuncia di rilievo sul nuovo t.u. della legge bancaria, ha dichiarato infondate le questioni di legittimita' costituzionale di alcune norme contenute negli artt. 15, 47, 152 e 159 del t.u. stesso, che erano state impugnate dalle Province autonome di Trento e Bolzano per sospetta violazione delle potesta' regionali e provinciali in materia bancaria. L' A. esamina le problematiche toccate dalla pronuncia, approfondendo in particolare le implicazioni sui rapporti fra Comunita' Europee, Stato e Regioni in materia creditizia. Sottolinea come la Corte Costituzionale abbia delineato con chiarezza i principi ispiratori della nuova disciplina del credito, soprattutto per quanto riguarda i contrasti fra diritto comunitario, portatore di istanze liberalizzatrici del mercato, e diritto regionale, che prevede in materia competenze variamente configurate degli Enti autonomi.
art. 15 d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 art. 47 d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 art. 152 d.lg. 1 settembre 1983, n. 385 art. 159 d.lg. 1 settembre 1993, n. 385
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