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219320
IDG951204910
95.12.04910 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gardini Gianluca
L' atto amministrativo c.d. "recettizio" e la sua comunicazione
Riv. trim. dir. pubbl., (1995), fasc. 2, pag. 371-413
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D120
Le misure di conoscenza sono tradizionalmente considerate come elementi esterni al provvedimento amministrativo, inteso quale unico momento rilevante dell' agire pubblico. Di qui, l' affermarsi di una comune opinione che ritiene la comunicazione uno strumento valido esclusivamente per determinare la decorrenza del termine di impugnazione degli atti amministrativi, con il risultato di confinare in una dimensione tutta processualistica le misure con le quali si realizza la partecipazione della volonta' pubblica ai destinatari. Rispetto a questa regola generale una rilevante eccezione e' rappresentata dall' esigenza di atti amministrativi c.d. recettizi, o a ricevimento necessario: la configurabilita' stessa di tali atti e le conseguenze da ricollegare alla mancata comunicazione di essi, tuttavia, continuano a sollevare forti contrasti in dottrina ed in giurisprudenza. L' intervento della legge sul procedimento amministrativo, da cui deriva un nuovo assetto di relazioni tra cittadino ed autorita', improntato ad un regime di pubblicita' e di reciproco affidamento, non ha contribuito a sciogliere i dubbi esistenti sul punto: la l. 241/1990, infatti, disciplina solo la comunicazione dell' atto di avvio del procedimento, sicche' l' interprete e' costretto a continuare a far uso del criterio della recettizieta' per stabilire la doverosita' della comunicazione del provvedimento finale. A questo proposito, pertanto, viene qui proposta l' adozione di un canone diverso della recettizieta': solo i provvedimenti ad incidenza negativa -intendendo, con tale espressione, sia quelli che causano una "deminuitio" del patrimonio giuridico del destinatario, sia quelli che determinano la mancata acquisizione di un bene a carico di chi possieda un interesse conosciuto ed attuale in tal senso, sia i provvedimenti che creano un obbligo positivo o negativo nel destinatario- sono da considerare, per loro natura, atti amministrativi a comunicazione necessaria.
l. 7 agosto 1990, n. 241 art. 1334 c.c. art. 1414 comma 3 c.c.
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