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| IDG951504928 | |
| 95.15.04928 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Masoni Roberto
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| Alcuni problemi processuali sul contenuto del ricorso cautelare e
indefettibilita' del contraddittorio
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| Nota a ord. Trib. Potenza 29 marzo 1995
decr. Trib. Rovigo 7 marzo 1994
ord. Trib. Catania 26 agosto 1993
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| Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 3, pt. 1, pag. 410-419
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D44022
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| Tra le prime questioni affrontate dalla giurisprudenza e risolte per
altro in modo sostanzialmente univoco, dopo l' entrata in vigore
della disciplina cautelare uniforme (artt. 669 bis ss. c.p.c.), si e'
segnalata quella relativa alle conseguenze che riverberano sulla
validita' del ricorso cautelare privo dell' indicazione del tipo di
azione da esperire nel futuro giudizio di merito. L' A., dopo avere
rapidamente esposto alcuni secondari problemi interpretativi che il
ricorso cautelare puo' presentare (in ordine alle modalita' di
presentazione e alla possibilita' di presentare domanda cautelare con
l' atto di citazione), da' atto della correttezza dei risultati cui
e' pervenuto il Tribunale di Catania. Viene tuttavia evidenziata l'
ambiguita', a questi fini specifici, del richiamo compiuto dal
Tribunale alla nozione di inammissibilita', istituto che trova solo
fugace riscontro normativo nella disciplina delle impugnazioni,
preferendo viceversa accedere, su piu' concrete basi, alla tesi della
nullita' del ricorso, richiamandosi alla disciplina generale dettata
dal primo libro (artt. 156 ss. c.p.c.). Da ultimo viene affrontata la
questione procedurale, risolvendola in senso positivo, relativa alla
possibilita' per il giudice cautelare, pur mancando un' espressa
previsione normativa in tal senso, di rigettare il ricorso cautelare
con la forma del decreto, "inaudita altera parte", quando la domanda
cautelare sia affetta da un vizio originario, insanabile ed impedito
percio' dell' esame del merito.
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| l. 26 novembre 1990, n. 353
l. 4 dicembre 1992, n. 477
art. 4 d.l. 7 ottobre 1994, n. 571
l. 6 dicembre 1994, n. 673
art. 156 c.p.c.
art. 669 bis c.p.c.
art. 669 septies c.p.c.
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