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219338
IDG951504928
95.15.04928 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Masoni Roberto
Alcuni problemi processuali sul contenuto del ricorso cautelare e indefettibilita' del contraddittorio
Nota a ord. Trib. Potenza 29 marzo 1995 decr. Trib. Rovigo 7 marzo 1994 ord. Trib. Catania 26 agosto 1993
Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 3, pt. 1, pag. 410-419
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44022
Tra le prime questioni affrontate dalla giurisprudenza e risolte per altro in modo sostanzialmente univoco, dopo l' entrata in vigore della disciplina cautelare uniforme (artt. 669 bis ss. c.p.c.), si e' segnalata quella relativa alle conseguenze che riverberano sulla validita' del ricorso cautelare privo dell' indicazione del tipo di azione da esperire nel futuro giudizio di merito. L' A., dopo avere rapidamente esposto alcuni secondari problemi interpretativi che il ricorso cautelare puo' presentare (in ordine alle modalita' di presentazione e alla possibilita' di presentare domanda cautelare con l' atto di citazione), da' atto della correttezza dei risultati cui e' pervenuto il Tribunale di Catania. Viene tuttavia evidenziata l' ambiguita', a questi fini specifici, del richiamo compiuto dal Tribunale alla nozione di inammissibilita', istituto che trova solo fugace riscontro normativo nella disciplina delle impugnazioni, preferendo viceversa accedere, su piu' concrete basi, alla tesi della nullita' del ricorso, richiamandosi alla disciplina generale dettata dal primo libro (artt. 156 ss. c.p.c.). Da ultimo viene affrontata la questione procedurale, risolvendola in senso positivo, relativa alla possibilita' per il giudice cautelare, pur mancando un' espressa previsione normativa in tal senso, di rigettare il ricorso cautelare con la forma del decreto, "inaudita altera parte", quando la domanda cautelare sia affetta da un vizio originario, insanabile ed impedito percio' dell' esame del merito.
l. 26 novembre 1990, n. 353 l. 4 dicembre 1992, n. 477 art. 4 d.l. 7 ottobre 1994, n. 571 l. 6 dicembre 1994, n. 673 art. 156 c.p.c. art. 669 bis c.p.c. art. 669 septies c.p.c.



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