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219342
IDG951504932
95.15.04932 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pugliese Maria Carmela
Disciplina comunitaria e direttive CEE non recepite: i rimedi della giurisprudenza ai puntuali ritardi del legislatore italiano
Nota a CGCE 14 luglio 1994 (causa C-91/92) Trib. Bologna 16 marzo 1994
Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 3, pt. 1, pag. 460-463
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D87009
Il mancato recepimento di una Direttiva CEE da parte dello Stato membro genera un vuoto normativo che pone in essere una serie di interrogativi legata a ragioni di diritto intertemporale. In tema di contrattazione "porta a porta" i sette anni di inadempimento del legislatore italiano nel recepire la Direttiva CEE 85/577 hanno indotto l' opera ermeneutica della giurisprudenza a sostituirsi all' organo deliberante per rimediare e colmare la lacuna insorta. Sicche' al principio della generalizzata applicazione in senso orizzontale della Direttiva, purche' specifica e dettagliata, sostenuto dai giudici italiani, si e' contrapposto quello dei giudici comunitari di un piu' limitato campo operativo della stessa, ristretto alle controversie insorte fra privato cittadino e Stato di appartenenza. Di tale contrasto giurisprudenziale ne e' testimonianza l' esistenza di decisioni difformi che in un caso hanno consentito il ricorso al diritto di recesso previsto nella Direttiva 85/577, anche se non attuata, in deroga al disposto dell' art. 1372 c.c., (vedi Tribunale Bologna 16/03/1994) mentre nell' altro ne hanno negata l' applicazione con soccombenza del richiedente nel giudizio (vedi Corte di Giustizia 14/07/1994).
art. 1372 c.c. Dir. CEE 85/577



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